Diritto del lavoro e legislazione sociale

17 Maggio 2025

Maternità e licenziamento: prevale la tutela rafforzata

La Cassazione riafferma il divieto di licenziamento durante la gravidanza, anche in caso di superamento del periodo di comporto.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 7.05.2025, n. 12060, ha confermato la nullità di un licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato a una lavoratrice in stato di gravidanza.

Il recesso risaliva al 9.03.2019 e già nei primi 2 gradi di giudizio era stato dichiarato illegittimo, con riconoscimento del diritto alla reintegrazione. La società datrice di lavoro aveva proposto ricorso, sostenendo la legittimità del provvedimento sulla base dell’art. 2110 c.c., ma la Suprema Corte ha ribadito la prevalenza della normativa speciale a tutela della maternità.

Centralità della tutela oggettiva della gravidanza – Secondo la Sezione Lavoro, l’art. 54 D.Lgs. 151/2001 si impone in modo inequivocabile sulle norme generali. Il divieto di licenziamento per le lavoratrici gestanti conserva efficacia indipendentemente dalla consapevolezza del datore di lavoro circa lo stato di gravidanza.

La Corte ha richiamato la natura automatica di questa protezione, che resta attiva anche in presenza di cause normalmente legittimanti il recesso, come l’assenza prolungata per malattia. L’unica deroga ammessa riguarda ipotesi tassative: cessazione dell’attività, colpa grave o mancato superamento del periodo di prova. Nessuna di queste circostanze era presente nel caso esaminato.

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