Diritto del lavoro e legislazione sociale
26 Luglio 2025
Il Tribunale di Catania stabilisce che il tentativo di lettura della lettera disciplinare è decisivo per la validità della sanzione, anche in caso di rifiuto del dipendente.
La sentenza del Tribunale di Catania 24.06.2025, n. 2707 segna un punto fermo nella tutela dei diritti dei lavoratori durante i procedimenti disciplinari. Il caso riguardava un autista-operaio della raccolta rifiuti che aveva ricevuto una sanzione conservativa sotto forma di multa pari a 2 ore di retribuzione, accompagnata da trattenute mensili di 150 euro per 3 mesi come rivalsa per presunti danni al mezzo aziendale.
Il dipendente aveva contestato l’illegittimità della sanzione, sostenendo che la lettera di contestazione non gli era mai stata notificata correttamente. L’azienda non aveva utilizzato la raccomandata A/R e non risultava provata la lettura della contestazione durante la consegna diretta. Il Tribunale ha dato ragione al lavoratore, stabilendo che il rifiuto di ricevere l’atto non esclude la validità della comunicazione, ma è necessario dimostrare almeno il tentativo di lettura del contenuto.
Prove insufficienti per la responsabilità aziendale – La società aveva sostenuto che la contestazione era stata letta al dipendente alla presenza di testimoni, addebitandogli il danno alla frizione e al volano del mezzo per una manovra negligente.