Diritto del lavoro e legislazione sociale

27 Ottobre 2025

Nullo il contratto di apprendistato privo di formazione effettiva

Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza 30.09.2025, n. 1209, ha dichiarato nullo un contratto di apprendistato professionalizzante privo di piano formativo, riconoscendo al lavoratore la piena tutela del rapporto subordinato.

Il caso esaminato dal Tribunale di Tivoli riguarda un lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualifica di allestitore editoriale. Il rapporto era formalmente iniziato il 24.05.2022, ma dalle prove raccolte è stato accertato che l’attività lavorativa era cominciata già il 16.05.2022, senza regolare copertura contrattuale.

Il dipendente ha contestato l’assenza di qualsiasi formazione teorica o pratica, chiedendo che il contratto fosse dichiarato nullo e che il rapporto venisse riconosciuto come ordinario rapporto di lavoro subordinato.

Il giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps, ritenendo necessaria la partecipazione dell’ente previdenziale nei procedimenti che riguardano la regolarizzazione contributiva.

Assenza di formazione e nullità del contratto – Il giudice del lavoro ha analizzato la natura del contratto di apprendistato, richiamando i principi fissati dal D.Lgs. 81/2015. La norma definisce l’apprendistato come un contratto con contenuto formativo, destinato a far acquisire al lavoratore competenze professionali specifiche.

Tale funzione è garantita da requisiti precisi: la redazione di un piano formativo individuale, la nomina di un tutor aziendale, l’effettiva erogazione di formazione teorica e pratica e la registrazione delle attività nel libretto dell’apprendista.

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