Accertamento, riscossione e contenzioso

20 Agosto 2020

Omessa dichiarazione dei redditi e riporto perdite fiscali

Secondo la norma di comportamento AIDC 206, l'operazione è possibile a varie condizioni. Attivarsi in vista del 30.11, termine ultimo per l'anno di imposta 2019.

Come noto, la dichiarazione dei redditi si considera omessa quando, trascorsi più di 90 giorni dalla data di scadenza originaria per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, il contribuente non ha provveduto alla sua compilazione e trasmissione. Tale norma è prevista dall’art.2, c.7, del D.P.R. 322/98, secondo cui “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”. Da ciò si evince che l’Amministrazione Finanziaria ha la facoltà di verificare la modalità di determinazione dell’imponibile fiscale nella dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza, senza tenere in considerazione il fatto che tale dichiarazione potrebbe contenere una perdita fiscale. Tra i casi trattati dalla giurisprudenza, rientra la presentazione da parte del contribuente, di tutta la documentazione necessaria a un intermediario, il quale non effettui l’invio (Cassazione Civile, ordinanza 18.10.2017, n. 24535).

Le norme del TUIR che trattano in materia di riportabilità delle perdite sono l’art. 8, riguardante i soggetti irpef in contabilità ordinaria e l’art. 84, per i soggetti Ires, che nulla prevedono riguardo alla possibilità di compensare una perdita fiscale, in un periodo successivo, qualora tale perdita sia maturata in un periodo d’imposta per il quale la dichiarazione dei redditi sia da considerare ultra-tardiva, oppure non sia stata presentata. Né il riconoscimento della perdita fiscale, relativa ad un periodo d’imposta per il quale non sia stata trasmessa la dichiarazione dei redditi, può dipendere da un accertamento dell’Amministrazione Finanziaria sulla relativa omissione. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 600/1973, la prassi ritiene valide le scritture contabili tenute correttamente, ai fini della quantificazione dei componenti negativi di reddito, indipendentemente dall’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi. Secondo la norma di comportamento AIDC n. 206 del dicembre 2019, “in ogni caso (e a prescindere dall’esistenza di un’attività di accertamento relativo al periodo d’imposta in cui la perdita si è formata ma si è omessa la dichiarazione), non viene mai meno il principio sancito dalla Cassazione, secondo il quale al contribuente è riconosciuta la possibilità di dimostrare anche in sede contenziosa, di avere commesso errori che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile fiscale. La previsione del D.Lgs.n.158/2015, dunque, è coerente con tale principio che fissa, al più tardi, la fase contenziosa come momento ultimo in cui è concesso al contribuente di dimostrare gli errori derivante dalla determinazione dell’imponibile fiscale”. A titolo di memoria, in materia di accertamento di imposte sui redditi, si ricorda che l’art. 25 del D.Lgs. 158/2015 ha introdotto il comma 4 nell’art. 42 del D.P.R. 600/1973, secondo cui, post notifica avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate deve decurtare dal maggior imponibile accertato, le perdite fiscali del periodo d’imposta accertato, fino a concorrenza del loro importo; qualora residui un eventuale imponibile fiscale, il contribuente ha la facoltà di richiedere che siano portate in deduzione le perdite fiscali pregresse, non utilizzate, con apposita istanza (modello IPEA , approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8.04.2016, n. 51240).

La norma di comportamento n. 206 dell’AIDC pone le seguenti conclusioni: i) non vi è nell’ordinamento tributario un divieto specifico di riporto delle perdite fiscali; ii) la giurisprudenza di legittimità che valorizza la condizione sostanziale di esistenza dei crediti fiscali di dichiarazioni omesse, cosicché per disconoscerne l’esistenza, il Fisco non può eccepire l’inadempimento dichiarativo, è estensibile anche alle perdite fiscali, trattandosi di un criterio generale, non limitato alla fattispecie del riporto di crediti tributari.

Il D.Lgs. n.471/97, così come modificato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.158/2015, in vigore dal 1.01.2016, all’art. 1 individua le sanzioni applicabili in caso di omessa dichiarazione, in materia di Irpef, Ires, Irap. In caso di acquisizione di nuovo cliente in studio, è sicuramente opportuno accedere con sollecitudine al suo cassetto fiscale, previa delega, al fine di esaminare la situazione dichiarativa; si potrebbe scoprire un’eventuale perdita dalla documentazione contabile di anni pregressi, per i quali non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi, da decurtare dall’imponibile fiscale della dichiarazione dei redditi da presentare entro il 30.11.2020, relativa all’anno 2019.

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