Imposte dirette

15 Marzo 2022

Perdite 2021, non è necessario coprirle fino all’esercizio 2026

Anche la perdita 2021 è coperta dalla disposizione di salvaguardia estesa al 2021 (altro anno pandemico dopo il 2020) che prevede la possibilità di non applicare le disposizioni del Codice Civile.

Il Decreto Milleproroghe (art. 3, c. 1-ter D.L. 228/2021) convertito in legge ha previsto anche per le perdite 2021 la possibilità di non coprirle sino al 5° esercizio successivo. L’assemblea che approverà il bilancio in tale esercizio (quindi l’assemblea che si tiene nel 2027 per approvare il bilancio 2026) dovrà procedere alla copertura di tali perdite.

Si ricorda che anche per l’anno scorso qualunque perdita generatasi nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020, quindi leggasi la perdita dell’esercizio 2020 o dell’esercizio a cavallo 2020-2021, non determinava la necessità di copertura della stessa in virtù dell’art. 6 D.L. 23/2020 (si dovrà coprire soltanto nell’assemblea che si terrà nel 2026 per approvare il bilancio 2025).

Il Decreto Milleproroghe ha apportato una modifica alla data inserita nell’art. 6 suddetto mettendo al posto di 31.12.2020, la data del 31.12.2021, pertanto anche questo esercizio, ossia il 2021 (o l’esercizio a cavallo 2021-2022) è coperto da questa tutela, essendo considerato ancora un anno pandemico.

Pertanto, ad oggi, in procinto di chiudere i bilanci 2021 è possibile chiudere con una perdita d’esercizio e non dover applicare le seguenti norme (per esempio per una Srl):

  • art. 2482-bis c.c. – perdite di oltre 1/3: se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate;
  • art. 2482-ter c.c. – perdite al di sotto del minimo legale: se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall’art. 2463, n. 4) c.c. (10.000 euro), gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società;
  • art. 2484, n. 4) c.c. – causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale: la società si scioglie a causa della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale salvo che gli amministratori non convochino l’assemblea senza indugio e deliberino la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Tutte queste disposizioni non trovano applicazione quest’anno e in quelli a venire sino all’approvazione dell’esercizio 2026, in sede della quale sarà necessario andare a coprire la perdita 2021 (se non si è già provveduto volontariamente negli esercizi precedenti).

Pertanto, ad oggi è possibile non convocare l’assemblea senza indugio e non procedere alla liquidazione della società sino al 2026 (da approvare nel 2027).

Questa norma di tutela opera per le Srl, Spa, Sapa, società cooperative e si deve dare nota di ciò, ossia della mancata copertura della perdita 2021, specificandola in appositi prospetti in nota integrativa, dichiarandone l’origine e le motivazioni. Se si è fruito di tale disposizione anche per la perdita 2020 sarà opportuno in nota integrativa fornire apposita distinzione dei 2 anni.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits