Imposte dirette

22 Marzo 2022

Perdite del bilancio 2021, effetti di cumulo con perdite “congelate”

La differente procedura in caso di riduzione del capitale di oltre 1/3 oppure di riduzione al di sotto del minimo legale.

Come per le perdite prodotte nell’esercizio in corso al 31.12.2020, anche le perdite imputabili all’esercizio in corso al 31.12.2021 potranno essere recuperate entro il 5° esercizio successivo. Lo prevede la L. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 (decreto Milleproroghe). Tutte le società di capitali potranno pertanto coprire le perdite generatesi nel corso dell’esercizio 2021 entro l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026. La questione, che viene dunque a porsi nuovamente in occasione dell’imminente chiusura dei bilanci 2021, si riferisce alle perdite che dovessero essere maturate anche in tale esercizio e all’effetto di cumulo con le perdite pregresse e, in modo particolare, con quelle maturate nel 2020 e rinviate a nuovo, che beneficiano senza dubbio dell’effetto di congelamento disposto dalla norma.

Di tale argomento si è già occupato il Comitato Triveneto dei Notai la cui Massima T.A.13 (Norme temporanee – “sospensione” delle perdite ex art. 6 D.L. 23/2020 “Sospensione delle perdite ex art. 6 D.L. 23/2020”, come modificato dall’art. 1, c. 266 L. 178/2020), relativa alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020, dà atto dapprima che esse sono sottoposte al regime di “sterilizzazione” ex art. 6 D.L. 23/2020 fino all’approvazione del bilancio relativo al 5° esercizio successivo (quindi, il bilancio che sarà chiuso di norma al 31.12.2025); tale effetto, precisa la Massima, prescinde naturalmente dalla circostanza che tali perdite abbiano ridotto di oltre 1/3 il capitale sociale nell’esercizio in corso al 31.12.2020 o che lo ridurranno in quelli successivi sino al 5°. Da detta situazione deriva allora che:

  • se, nel corso dei 5 esercizi successivi, la società accumula perdite che, senza tener conto di quelle emerse nel bilancio 2020 e congelate, riducono il capitale di oltre 1/3, trovano immediata applicazione le disposizioni ordinarie di cui agli artt. 2446 o 2447 c.c. (e artt. 2482-bis o 2482-ter c.c., per le Srl);
  • diversamente, se nei 5 esercizi successivi la società accumula altre perdite che, solo se sommate a quelle del 2020 e congelate, realizzano le suddette condizioni, allora resta fermo il rinvio di 5 anni per l’assunzione delle relative decisioni.

Per analogia, si ritiene che tali considerazioni vadano estese anche alle perdite maturate al 31.12.2021, in quanto la norma contenuta nel più volte menzionato decreto Milleproroghe non fa altro che ritoccare semplicemente la data di riferimento, senza alcuna altra modifica.

Il differimento al 5° esercizio successivo previsto dall’art. 6, c. 2 D.L. 23/2020 (che richiama gli artt. 2446 e 2482-bis c.c.) opera di diritto, in relazione alle perdite emerse nel 2020, ora esteso anche a quelle emerse nel 2021, senza necessità di un’espressa decisione dei soci (in tal senso, Massima T.A.7).

Per effetto del disposto dell’art. 6, cc. 1 e 3 D.L. 23/2020 (che richiama invece gli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), ora esteso anche alle perdite emerse al 31.12.2021, si ritiene che, verificandosi perdite nell’esercizio che comprende il 31.12.2021 tali da eccedere, da sole o sommate a quelle emerse in altri esercizi, il terzo del capitale sociale riducendolo al di sotto del limite legale, gli amministratori debbano, in ogni caso e senza indugio, convocare l’assemblea per adottare gli opportuni provvedimenti, sottoponendo ai soci i relativi documenti contabili (vedi orientamento T.A.7 e T.A.4). L’assemblea potrà alternativamente:

  • deliberare di rinviare la decisione sulla copertura delle perdite;
  • deliberare la riduzione del capitale a ripianamento integrale delle perdite ed il contemporaneo suo aumento a una cifra non inferiore al minimo di legge;
  • deliberare una copertura “parziale” delle perdite sia procedendo alla sola riduzione parziale del capitale sia anche procedendo ad una parziale ricapitalizzazione della società.

Le suddette delibere dell’assemblea dei soci sono assunte a maggioranza con i relativi quorum previsti dallo statuto sociale. Nell’ipotesi in cui l’assemblea non deliberi alcunché, opererà la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, c. 1, n. 4, c.c. (si veda orientamento T.A.9).

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