Imposte dirette

02 Aprile 2020

Utilizzo perdite fiscali per soggetti Irpef

Dal periodo d'imposta 2018 sono cambiate le regole: un occhio di riguardo per quelle maturate negli anni 2006 e 2007, illimitatamente riportabili nel tempo.

Con effetto retroattivo, ossia con decorrenza dall’anno d’imposta 2018, la legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha uniformato la normativa sul riporto delle perdite fiscali del reddito d’impresa del soggetto IRPEF (imprenditore individuale o socio di Snc o Sas), a quella prevista per i soggetti IRES (società di capitali, enti, ecc.), eliminando ogni differenza preesistente. Con tale noma, anche le imprese in contabilità semplificata, così come le imprese in contabilità ordinaria, possono compensare le perdite fiscali negli esercizi successivi, senza limiti temporali; ciò, nel rispetto delle percentuali fissate dalla legge di Bilancio 2019, ossia limitatamente all’80% del reddito conseguito; tale percentuale è applicabile però, solo dal 2021 e via via negli anni successivi, salvo eventuali modiche legislative.

Per quanto riguarda le perdite conseguite in regime di contabilità semplificata e quelle derivanti da partecipazioni in contabilità semplificata, maturate negli anni 2018 e 2019, è stato previsto un regime transitorio, secondo cui queste perdite sono compensabili nell’anno 2019 con redditi della stessa tipologia, nella misura del 40% di questi ultimi; tale percentuale è del 60%, qualora dette perdite siano compensate con redditi della stessa tipologia nell’anno d’imposta 2020.

Per quanto riguarda l’eccedenza delle perdite fiscali, non compensate dalle imprese che erano in contabilità semplificata nell’anno 2017 (anno d’imposta da cui è entrato in vigore, per le imprese minori, il regime contabile di cassa), è compensabile con i redditi d’impresa conseguiti nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei redditi dello stesso tipo, e nell’anno 2020, nella misura del 60% e con le medesime regole.

Le perdite maturate dalle imprese in contabilità semplificata nell’anno 2017, che non saranno utilizzate totalmente o parzialmente nel triennio 2018-2020, possono comunque essere compensate negli esercizi successivi, secondo l’ordinario meccanismo di riporto, ossia senza la previsione di limiti temporali per l’utilizzo, che potrà essere effettuato limitatamente all’80% del loro importo.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019, le disposizioni transitorie sono rivolte alle imprese in contabilità semplificata, qualora nel periodo d’imposta di maturazione delle perdite, l’impresa adottasse il regime di contabilità semplificata, a nulla rilevando il fatto che, successivamente, avesse adottato il regime di contabilità ordinaria, per opzione (o per obbligo, in caso di superamento del limite dei ricavi previsti dalle norme in vigore, ossia euro 400.000,00 di ricavi annui per le attività di prestazione di servizi ed euro 700.000,00 di ricavi annui, per le attività diverse).

La nuova disciplina di riporto delle perdite (riporto illimitato, con utilizzo nel limite dell’80% del reddito del periodo, a decorrere dall’anno d’imposta 2021), è applicabile anche alle imprese in contabilità ordinaria; in particolare, le perdite d’impresa maturate in regime contabile ordinario, nel periodo 2013-2017, per le quali, nell’anno 2018, non era ancora maturato il quinquennio di riporto delle medesime perdite previsto dalle regole precedenti, in vigore fino al 31.12.2017, potranno essere riportate in avanti senza limiti temporali, tenendo conto del nuovo limite di utilizzo.

Il decreto Visco Bersani (D.L. 223/2006) aveva modificato la disciplina delle perdite, in relazione ai periodi di imposta 2006 e 2007, per le contabilità semplificate e per gli esercenti arti e professioni (per entrambe le contabilità adottate, semplificata o ordinaria), per poi ripristinare la situazione precedente, con effetto dall’anno d’imposta 2008, con l’entrata in vigore della L. 24.12.2007, n. 244. La normativa applicata alle perdite maturate negli anni 2006 e 2007 è vigente a tutt’oggi; le eccedenze di perdite possono essere utilizzate soltanto entro il 5° periodo d’imposta successivo a quello in cui sono maturate, ma quelle conseguite nei primi tre periodi d’imposta, riferibili a nuove attività, possono essere compensate senza limiti temporali e quindi, potenzialmente (salvo modifiche) anche per l’anno d’imposta 2019.

Nel caso di acquisizione di un nuovo cliente nell’anno 2019, in fase di predisposizione della prossima dichiarazione dei redditi, occorrerà porre attenzione alla compilazione del quadro RS che era stato compilato nel Modello Redditi PF 2019, anno d’imposta 2018, poiché potrebbe essere presente una perdita illimitatamente riportabile, relativa agli anni 2006-2007, senza limitazione di percentuale da utilizzare a scomputo, da compensare con il reddito di lavoro autonomo o d’impresa relativo all’anno 2019.

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