Diritto del lavoro e legislazione sociale

30 Aprile 2024

Partecipanti massimi ammessi alla formazione

Con risposta all'istanza di interpello n. 2/2024, il Ministero del Lavoro risponde all’Università Federico II di Napoli in relazione al numero massimo di soggetti ammessi in aula durante le attività di formazione in materia di salute e sicurezza.

Con istanza di interpello l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha avanzato richiesta in relazione al numero massimo di lavoratori ammessi in aula ai fini delle attività formative previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008: “È da ritenersi conforme all’ACSR del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, c. 2 D.Lgs. 81/2008, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell’ACSR?”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel formulare la risposta, ricorda come le attività di formazione previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008 siano destinate a tutti i lavoratori, così come definiti dall’art. 2 D.Lgs. 81/2008 e ad essi equiparati, come previsto dall’art. 3 D.Lgs. 81/2007; pertanto, anche gli studenti possono essere annoverati fra i destinatari della formazione in materia di salute e sicurezza e, quindi, soggetti alle disposizioni operative in materia di somministrazione dei corsi di formazione.

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