Accertamento, riscossione e contenzioso

13 Dicembre 2021

Pignoramento di accrediti in conto corrente con saldo negativo

Il creditore non può aggredire le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto.

Si segnala una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione civile (sez. III, 23.11.2021, n. 36066), per la quale, in ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore può pignorare il solo saldo positivo. La pronuncia evidenzia 2 aspetti:

  • non è autonomamente pignorabile la mera disponibilità derivante al correntista in virtù del contratto di apertura di credito bancario;
  • è pignorabile in danno del correntista solo il saldo attivo del rapporto, non le singole rimesse che affluiscono sul conto.

Di conseguenza, se al momento del pignoramento il saldo del rapporto in conto corrente è negativo, le eventuali successive rimesse a favore del correntista non determineranno necessariamente l’esistenza di un credito pignorabile, se non nella misura in cui esse siano tali da rendere tale saldo positivo e comunque nei limiti di tale saldo positivo. In definitiva, se il saldo è negativo al momento della notificazione del pignoramento avente ad oggetto il credito costituito dal saldo del rapporto di conto corrente bancario, bisogna distinguere i seguenti casi:

  • successive rimesse a favore del correntista rendono il saldo positivo: tale saldo positivo sarà automaticamente assoggettato al pignoramento e vincolato in favore del creditore procedente;
  • saldo del rapporto che resta negativo nonostante le successive rimesse a favore del correntista: ciò comporta che, in concreto, non può mai ritenersi venuto in essere un credito del cliente (debitore esecutato) assoggettabile al vincolo del pignoramento.

Essendo pignorabili i crediti del debitore nei confronti dei terzi, non può ritenersi assoggettabile a espropriazione il mero diritto che il predetto debitore vanti a ottenere a sua volta credito da terzi, in quanto in tal caso egli non può ritenersi titolare di un credito, cioè non può ritenersi titolare di una posizione giuridica attiva che gli garantisce la disponibilità di un bene patrimoniale, ma esclusivamente del diritto a diventare titolare del lato passivo della relativa obbligazione, quale debitore. Ciò è quanto accade nel rapporto cui dà luogo l’apertura di credito bancario, in cui la banca si impegna a tenere a disposizione del correntista una determinata somma, che però il correntista stesso resta obbligato a restituire. Il correntista non può ritenersi titolare, in tal caso, prima che abbia utilizzato la provvista, di un bene assoggettabile ad espropriazione, perché si tratta di un rapporto negoziale in cui è la banca a concedere credito al correntista e in relazione al quale, quindi, la posizione del correntista è quella di debitore, non di creditore della banca.

In particolare, è certamente da ritenere assoggettabile a espropriazione il saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario, in danno del correntista e presso la banca (terzo pignorato): in tal caso, oggetto del pignoramento è peraltro esclusivamente il credito del cliente nei confronti della banca, rappresentato dal saldo del rapporto intercorrente tra le parti. Di conseguenza, in caso di saldo negativo del conto al momento della notifica del pignoramento, il pignoramento stesso non può ritenersi perfezionato, e neanche le rimesse operate sul conto dopo il pignoramento stesso possono ritenersi idonee a determinarne il posteriore perfezionamento, se non nella misura in cui rendano positivo il saldo del rapporto.

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