Paghe e contributi

21 Marzo 2024

PNRR: riscritto il sistema sanzionatorio contributivo

Dal 1.09.2024 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative al regime sanzionatorio connesso alle omissioni ed evasioni contributive. La novella è stata prevista dall’art. 30 D.L. 19/2024, in attesa di conversione.

L’art. 30 D.L. 2.03.2024, n. 19 introduce diverse modifiche al regime sanzionatorio in materia di omissione o evasione contributiva previsto dall’art. 116, c. 8 L. 23.12.2000, n. 388. Si tratta di una revisione avente l’obiettivo di ridurre il sistema sanzionatorio complessivo, tentando di favorire, rendendo economicamente più vantaggiosa, la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei soggetti iscritti alle gestioni degli enti previdenziali ed assicurativi.

L’art. 30, cc. 5 e seguenti introduce per la prima volta una nuova forma di compliance previdenziale, attraverso la quale l’Inps potrà mettere a disposizione elementi e informazioni utili al contribuente e al suo intermediario, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, evidenziando e sollecitando l’assolvimento degli obblighi contributivi.

Entrambe le novità sopra descritte entreranno in vigore dal 1.09.2024, salvo ulteriori novità che interverranno in sede di conversione del decreto legge in argomento. Queste le principali novità:

  • rivisitazione del regime delle sanzioni civili connesso al mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, prevedendo, in luogo dell’ordinaria sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione d’anno, sino al massimo del 40% dell’importo dovuto, la possibilità di regolarizzare, entro il termine di 120 giorni e prima che siano intervenute eventuali contestazioni da parte degli enti impositori, le partite debitorie con la sola applicazione derivante dal tasso ufficiale di riferimento (al quale, dunque, non dovrà essere aggiunta la maggiorazione di 5,5 punti);
  • sostituzione integrale della lett. b) dell’art. 116, c. 8 L. 388/2000, sicché, per le ipotesi di evasione contributiva auto-denunciata dal contribuente entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, è prevista una sanzione ridotta pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d’anno sino al massimo del 40% dell’importo dovuto, laddove il versamento avvenga entro il termine di 30 giorni dalla denuncia, ovvero pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 7,5 punti percentuali, sino al massimo del 40% dell’importo dovuto, laddove il versamento avvenga entro il più ampio termine di 90 giorni. Nelle ipotesi in cui, invece, il contribuente metta in atto comportamenti volti a occultare l’obbligo contributivo, la sanzione civile, senza alcuna variazione rispetto al regime attuale, sarà pari al 30%, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto;
  • introduzione della nuova lett. b-bis) all’art. 116, c. 8 citato, che, invece, riduce le sanzioni di cui alle lett. a) e b), primo periodo (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali per le ipotesi di omissione ovvero il 30% per le ipotesi di evasione) del 50% nei casi in cui la situazione debitoria venga rilevata dall’ente impositore in sede ispettiva ovvero per il tramite della procedura di compliance sopra citata.

È doveroso rilevare che il regime di cui al punto precedente, qualora non dovesse essere oggetto di modifiche in sede di conversione, rischia di diventare un boomerang rispetto all’intenzione stessa del legislatore, laddove prevede specificatamente che il quantum dell’importo sanzionatorio può essere dimezzato nel caso in cui l’inadempienza venga rilevata in sede di accesso ispettivo o di accertamento d’ufficio, con il paradossale effetto di rendere più conveniente attendere l’intervento dell’Ente impositore per accedere alla sanzione contributiva ridotta, vanificando e disincentivando l’emersione delle irregolarità, specie nelle ipotesi di evasione.

Infine, un breve cenno è dovuto all’art. 30, c. 2 che rivede, sempre a decorrere dal 1.09.2024, il regime delle sanzioni civili connesse al mancato o ritardato versamento dei contributi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla correttezza dell’obbligo contributivo. In tal senso, la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti percentuali, viene sostituita dalla minore somma derivante dai soli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c.

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