Imposte dirette

09 Marzo 2024

Premio produttività non detassato in assenza di obiettivi incrementali

Nella risposta all’interpello 5.03.2024, n. 59 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza di obiettivi aziendali incrementali, non può essere applicato il regime agevolato ai premi di risultato.

L’art. 1, cc. 182-189 L. 28.12.2015, n. 208 ha previsto, a partire dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali ai premi di risultato la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal D.M. Lavoro-Economia 25.03.2016. Nello specifico:

  • le somme agevolabili devono essere corrisposte in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (ex art. 51 D.Lgs. 81/2015) stipulati dalle associazioni sindacali nazionali (es. contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali; contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie);
  • l’attribuzione di queste somme ai lavoratori deve essere effettuata in correlazione a incrementi di produttività misurabili alla fine di un periodo definito congruo (il “periodo congruo” deve essere inteso come il periodo di maturazione del premio di risultato, ovvero l’arco temporale in cui deve essere verificato l’incremento di produttività, redditività costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato in esame. La definizione di questo “periodo congruo” è rimessa discrezionalmente alla contrattazione di secondo livello. In tal senso si vedano le circolari dell’Agenzia delle Entrate 15.06.2016, n. 28/E e 29.03.2018 n. 5/E e la risoluzione 10.10.2018 n. 78/E);
  • il limite annuo dell’imponibile agevolabile è pari a 3.000 euro (lordi), incrementato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro;

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