Imposte dirette

05 Marzo 2024

Il quadro RU nel modello Redditi 2024

Il quadro RU del modello Redditi 2024 risulta semplificato ma occorre comunque inserire i dati dei crediti di imposta che richiedono informazioni aggiuntive come gli investimenti 4.0 e ricerca, sviluppo e innovazione.

Il quadro RU della dichiarazione dei redditi 2024 è stato snellito, in applicazione dell’art. 15 D.Lgs. 8.01.2024, n. 1. In tutti i modelli Redditi, a partire da quelli approvati nel 2024, non è più richiesta l’indicazione nella sezione I del quadro RU di alcuni crediti non automatici, ossia concessi da amministrazioni pubbliche diverse dall’Agenzia delle Entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all’importo riconosciuto, e per i quali è prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione esterna ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997.

Con riferimento ai crediti non automatici, continua a sussistere l’obbligo di indicare nella sezione I gli importi relativi alle seguenti tipologie di agevolazioni:

  • crediti d’imposta soggetti al limite di compensabilità previsto dall’art. 1, c. 53 L. 244/2007;
  • crediti d’imposta qualificati aiuti di stato o aiuti “de minimis”, per i quali sia necessaria la compilazione della sezione “Aiuti di Stato” del quadro RS;
  • crediti d’imposta per i quali è prevista la possibilità di chiederne il rimborso in dichiarazione;
  • crediti d’imposta cedibili ai sensi dell’art. 43-ter D.P.R. 602/1973;
  • crediti d’imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni;
  • crediti d’imposta per i quali è attribuita all’Agenzia delle Entrate la funzione di controllo.

I crediti d’imposta per i quali è esclusa l’indicazione nella sezione I sono riportati nella “Tabella crediti esclusi sezione I” delle istruzioni. Tra questi figurano il credito d’imposta per la riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi di cui all’art. 1, c. 73, L. 145/2018 (codice tributo 7065) e quello per la costituzione di società benefit di cui all’art. 38-ter D.L. 34/2020 (codice tributo 6976).

Sono indicati nel quadro RU con informazioni aggiuntive, invece, i crediti per ricerca, sviluppo e innovazione degli anni 2020-2023 e per investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2023.
Il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, ai sensi degli art. 1, cc. da 198 a 206 L. 160/2019, art. 1, cc. 185, 186 e 1064, lett. a) L. 178/2020; art. 1, c. 45 L. 234/2021; art.1, c. 268 L. 197/2022, è identificato con il codice credito L1.

Nella sezione II del quadro RU, righi RU100, RU101 e RU102, si riportano, distintamente per ciascuna fattispecie agevolabile di cui all’art. 1, cc. 200, 201 e 202 L. 160/2019, i costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.
Il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati nel 2023, ai sensi degli art. 1, cc. da 1051 a 1063 L. 178/2020; art. 20, c. 1 D.L. 73/2021; art. 1, c. 44 L. 234/2021, è riportato con i codici 2L (beni materiali 4.0) o 3L (beni immateriali 4.0). Nel rigo RU130 occorre indicare la specifica categoria di investimento effettuato.

Infine, nel rigo RU140, ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, si riportano le “prenotazioni” effettuate entro il 31.12.2023 di investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 che saranno conclusi entro il 30.06.2024 con una misura del credito di imposta pari al 20%.

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