Diritto del lavoro e legislazione sociale
09 Giugno 2025
Il Tribunale di Messina chiarisce che la decorrenza dei 5 giorni parte dalla disponibilità dell’atto, indipendentemente dal ritiro della raccomandata da parte del lavoratore.
Con la sentenza 7.05.2025, n. 1253, il Tribunale di Messina ha affrontato uno dei temi più frequenti nella gestione del rapporto di lavoro: la validità temporale della contestazione disciplinare. La vicenda trae origine da un recesso intimato per motivi disciplinari, preceduto da un addebito formale consegnato tramite raccomandata.
Il lavoratore, destinatario della comunicazione, aveva ritirato l’atto il 22.01, ma il datore di lavoro aveva proceduto con il licenziamento già il giorno seguente. L’eccezione sollevata riguardava il mancato rispetto del termine di 5 giorni previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori per garantire il diritto di difesa.
Il Tribunale ha chiarito che, ai fini della decorrenza del termine, è sufficiente che la contestazione sia giunta all’indirizzo del destinatario, accompagnata da avviso di giacenza. Il momento della presa visione, quindi, non assume rilevanza giuridica.