Accertamento, riscossione e contenzioso

27 Settembre 2023

Ravvedimento speciale fruibile entro il 2.10.2023

Entro il 2.10 si può versare la sanzione speciale e rimuovere la violazione.

Entro il 30.09.2023 (2.10.2023) è possibile fruire del ravvedimento speciale che presenta maggiore convenienza rispetto all’ordinario: viene, infatti, concessa una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Pertanto, per esempio, l’omessa indicazione di ricavi nel modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) implica il pagamento della sanzione del 5% (1/18 del 90%) per:

  • l’infedele dichiarazione dei redditi;
  • l’infedele dichiarazione Irap;
  • l’infedele dichiarazione Iva e l’omessa fatturazione.

Possono fruire del ravvedimento speciale soltanto le violazioni, riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31.12.2021 su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, perciò dal dichiarativo 2022 sul periodo d’imposta 2021 e precedenti.

Entro il 30.09, quindi il 2.10 dato che il 30.09 è un sabato, è necessario rimuovere la violazione, per esempio presentando la dichiarazione integrativa e pagando il Mod. F24 con la sanzione ridotta o la prima delle 8 rate possibili (con applicazione del 2% di interessi annui), con le seguenti scadenze:

  • 30.09.2023 (2.10.2023);
  • 31.10.2023;
  • 30.11.2023;
  • 20.12.2023;
  • 31.03.2024 (1.04.2024);
  • 30.06.2024 (1.07.2024);
  • 30.09.2024;
  • 20.12.2024.

Il Mod. F24 da presentare per versare le sanzioni ridotte può essere compensato e deve esporre codici appositamente istituiti per il ravvedimento speciale, dalla risoluzione 14.02.2023, n. 6/E, ossia per elencare i più frequenti:

  • TF45 per le sanzioni per violazioni Irpef e 1989 per gli interessi;
  • TF46 per le sanzioni per violazioni Ires e 1990 per gli interessi;
  • TF47 per le sanzioni per violazioni Iva e 1991 per gli interessi;
  • TF50 per le sanzioni per violazioni Irap e 1993 per gli interessi.

Si ricorda che sono ravvedibili anche i redditi esteri che non sono stati dichiarati sebbene non siano ravvedibili le violazioni sul quadro RW, nonché non sono ravvedibili (con ravvedimento speciale) nemmeno le dichiarazioni omesse e le violazioni definibili con avvisi bonari ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972.

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