Accertamento, riscossione e contenzioso

10 Aprile 2024

Ravvedimento speciale prorogato al 31.05.2024

Il D.L. 29.03.2024, n. 39 ha riaperto i termini del ravvedimento operoso speciale per i soggetti che, entro il termine del 30.09.2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni sanabili.

Cosa affronteremo in questo articolo:

  1. Termine entro cui effettuare le regolarizzazioni

L’art. 7, cc. 6 e 7 D.L. 29.03.2024 n. 39 ha riaperto i termini del ravvedimento operoso speciale (ex art. 1, c. 174 e seguenti L. 197/2022) per i soggetti che, entro il termine del 30.09.2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni sanabili. Stante l’ampia formulazione della norma, dovrebbero poter fruire della riapertura i soggetti che:

  • non hanno effettuato alcuna regolarizzazione entro lo scorso 30.09.2023;
  • hanno rimosso la violazione entro il 30.09.2023 senza versare le relative rate dovute;
  • hanno versato in ritardo (anche solo in parte) le rate dovute.

Si ricorda che, in linea generale, il ravvedimento operoso speciale consente di ravvedere le violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse fino alla data del 31.12.2022 entro i termini perentori fissati dalla legge. A titolo esemplificativo rientrano nella regolarizzazione in esame:

  • le infedeli dichiarazioni dei modelli Iva e modelli 770 (con possibilità di versare il 5% della maggiore imposta a titolo di sanzione, ovvero 90%/18);
  • le infedeli dichiarazioni dei modelli Redditi e Irap (con possibilità di versare il 5% della maggiore imposta a titolo di sanzione, ovvero 90%/18);
  • le violazioni da controllo formale della dichiarazione (ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973. In tal senso, circ. Agenzia delle Entrate 20.03.2023, n. 6, par. 4.1. In questo caso si paga l’1,67% a titolo di sanzione, ovvero 30%/18);
  • le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni (con versamento pari al 5% della maggiore imposta a titolo di sanzione, ovvero 90%/18);
  • le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti (con versamento pari all’1,67% a titolo di sanzione, ovvero 30%/18 per i crediti non spettanti e il 5,55%, ovvero 100%/18, per i crediti inesistenti. In tal senso, si veda ris. Ag. Entrate 6.12.2023, n. 67/E);
  • la presentazione tardiva della garanzia per le compensazioni nella liquidazione dell’Iva di gruppo (si veda, Ag. Entrate interpello 11.12.2023, n. 475).

Viceversa, non sono regolarizzabili con il ravvedimento speciale:

  • le omesse dichiarazioni (incluse le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni);
  • le violazioni che possono emergere da liquidazione automatica della dichiarazione (ad esempio gli omessi versamenti di imposte dichiarate);
  • le violazioni in tema di quadro RW (viceversa è possibile ravvedere la mancata dichiarazione di redditi prodotti all’estero, così come le violazioni in tema di Ivie/Ivafe);
  • le regolarizzazioni che riguardano tributi privi di una dichiarazione regolarmente presentata (ad esempio: l’imposta sugli intrattenimenti. In tal senso si veda, ris. Ag. Entrate 19.06.2023, n. 28/E).

Il beneficio derivante dal ravvedimento operoso speciale (rispetto a quello ordinario previsto dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997) è costituito dal fatto che attraverso lo stesso:

  • le sanzioni amministrative sono ridotte a 1/18 del minimo;
  • le somme dovute possono essere pagate in forma rateale.

Termine entro cui effettuare le regolarizzazioni

Violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse entro il 31.12.2021

Il termine per il versamento delle somme dovute è il 31.05.2024. In alternativa al pagamento in unica soluzione dell’intero carico, è prevista la possibilità di versare le prime 5 rate già previste dall’art. 1, c. 174 L. 197/2022 entro il 31.05.2024. Si tratta delle rate che, in base al termine originario, sono scadute, rispettivamente, alle seguenti date: 30.09.2023; 31.10.2023; 30.11.2023; 20.12.2023; 31.03.2024.

Viceversa, per le restanti 3 rate sono confermate le scadenze originarie, ovvero: 30.06.2024, 30.09.2024, 20.12.2024, ma sulle stesse sono dovuti gli interessi con aliquota del 2% annuo dal 1.06.2024). La riapertura per il periodo di imposta 2021 e precedenti, è riservata ai soli contribuenti che, entro il termine del 30.09.2023, non hanno già fruito del ravvedimento speciale.

Occorrerà chiarire se la preclusione operi per la regolarizzazione di tutti i periodi di imposta ovvero solo quelli già oggetto di ravvedimento ex L. 197/2022. Ad esempio, nei confronti, del contribuente che, entro il 30.09.2023 dovesse avere regolarizzato le violazioni relative all’anno 2018 presentando la relativa dichiarazione integrativa, la preclusione dovrebbe operare solo per un ulteriore ravvedimento relativo al medesimo anno (2018), ma non anche per gli altri periodi di imposta (2017, 2019, 2020, 2021);

Violazioni commesse in relazione all’anno 2022

Per le violazioni commesse in relazione all’anno 2022 (già ravvedibili con ravvedimento speciale ai sensi dell’art. 3, c. 12-undecies D.L. 30.12.2023, n. 215 convertito nella L. 18/2024): il termine per la regolarizzazione è stato posticipato dal 31.03.2024 al 31.05.2024 (gli importi dovuti potranno essere pagati in 4 rate, alle seguenti scadenze: 31.05.2024, 30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024).

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