Amministrazione e bilancio

12 Gennaio 2023

Regimi contabili versione 2023

Come prepararsi ai nuovi limiti previsti dalla legge di Bilancio 2023 per i vari regimi contabili.

La L. 29.12.2022, n. 197 mette mano ai regimi contabili con 2 principali modifiche: nuove regole per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario e innalzamento dei limiti per rientrare nel regime contabile semplificato.

Per quanto attiene al regime forfetario, l’art. 1, c. 54 prevede l’incremento da 65.000 a 85.000 euro del limite di ricavi o compensi per accedere o permanere nel regime forfetario, introdotto con l’art. 1, c. 54 e seguenti della L. 190/2014.

Il riferimento è ai ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente. I nuovi limiti si applicano a far data dal 1.01.2023, data di entrata in vigore della legge di Bilancio.

Viene, inoltre, introdotta una sorta di clausola antielusiva in base alla quale, al superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime forfetario avviene con decorrenza immediata. Ricapitolando, si possono verificare 3 casi:

  • ricavi o compensi superiori a 65.000 euro, ma inferiori a 85.000 euro, che consentono di mantenere il regime forfetario nell’anno successivo;
  • ricavi o compensi superiori a 85.000 euro, ma al di sotto di 100.000 euro, determinano la fuoriuscita dal regime forfetario dall’anno successivo;
  • ricavi o compensi superiori a 100.000 euro determinano l’immediata cessazione del regime forfetario dall’esercizio in corso.

Quest’ultima fattispecie comporta l’applicazione dell’Iva a partire dalle operazioni che hanno comportato il superamento del limite di 100.000 euro.

Si ritiene che l’accesso ai nuovi limiti sia già applicabile dal 2023, con riferimento al volume di ricavi e compensi conseguiti nell’anno 2022. Tale circostanza si è già verificata con il precedente innalzamento dei limiti da 30.000 a 65.000 euro, quando la circolare n. 9/E/2019 confermò la tesi appena esposta.

Si deve ricordare che i limiti di accesso al regime fanno riferimento a ricavi o compensi ragguagliati ad anno. Sussistono dubbi, tuttavia, se tale ragguaglio si debba applicare anche al limite di 100.000 euro. A tale riguardo, si ritiene ragionevole che la soglia dei 100.000 euro debba essere considerata come valore assoluto.

Si ritiene, altresì, che la nuova disposizione antielusiva si applichi in caso di superamento della soglia di 100.000 euro dal 2023 in avanti. Si ricorda che il regime forfetario è un regime naturale: pertanto, i nuovi limiti applicabili dall’anno 2023 dovrebbero superare anche eventuali opzioni esercitate in precedenza per diversi regimi contabili (cfr. art. 1, D.P.R. 442/1997).

Infine, dopo oltre un decennio, il legislatore ritocca i limiti di accesso al regime contabile semplificato, modificando l’art. 18, c. 1 D.P.R. 600/1973. I nuovi limiti di ricavi, dal 1.01.2023, passano da 400.000 a 500.000 euro per le prestazioni di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le altre attività. La modifica riguarda solo le imprese minori e non gli esercenti arti e professioni.

Nessuna modifica, invece, è stata operata in relazione alle modalità di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata, che continueranno a determinare il reddito secondo il criterio di cassa o con il criterio della registrazione ai fini Iva, ai sensi dell’art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973.

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