Amministrazione e bilancio

12 Marzo 2025

Rendicontazione di sostenibilità: le indicazioni di Assirevi

Il D.Lgs. 125/2024, in recepimento della Direttiva 2022/2464/UE (CSRD), ha ridefinito il panorama della rendicontazione di sostenibilità, imponendo obblighi stringenti per le imprese e prevedendo un sistema di attestazione che rafforza la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni ESG.

Assirevi, con il documento di ricerca n. 262 (che sostituisce il precedente n. 254 di giugno 2023), ha fornito indicazioni operative sulla revisione della rendicontazione di sostenibilità, analizzando le procedure di attestazione, i criteri di conformità e gli aspetti chiave delle relazioni del revisore (in particolare, nell’Allegato 1 del documento è stato altresì fornito un esempio di lettera di attestazione relativa agli incarichi).

La rendicontazione di sostenibilità deve conformarsi agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) e deve essere sottoposta a un esame limitato (limited assurance engagement) da parte di un revisore. La revisione segue i principi dello Standard on Sustainability Assurance Engagement (SSAE – Italia) e il principio internazionale ISAE 3000 (Revised), che stabilisce le metodologie per acquisire un livello di sicurezza limitato sulle informazioni fornite.

Il documento di Assirevi sottolinea aspetti fondamentali della relazione del revisore, tra cui si evidenziano:

– la sintesi delle procedure svolte, per valutare l’attendibilità dei dati ESG;

– i richiami di informativa, in caso di aspetti rilevanti che necessitano di chiarimenti;

– le limitazioni intrinseche, soprattutto per informazioni prospettiche e per le emissioni Scope 3, più difficili da misurare rispetto a Scope 1 e 2;

– l’attestazione della conformità ai criteri stabiliti dagli ESRS e dal Regolamento UE 2020/852 (Regolamento Tassonomia).

Nell’Appendice 2 dello standard sono forniti due modelli di relazione del revisore sull’esame limitato della rendicontazione di sostenibilità, rispettivamente su base individuale e consolidata.

Nel primo anno di applicazione della normativa, la relazione sulla rendicontazione di sostenibilità deve includere un paragrafo relativo agli “Altri aspetti”, per chiarire se l’impresa:

– ha utilizzato la disposizione transitoria, presentando solo le informazioni comparative richieste dal Regolamento Tassonomia, senza quelle complete degli ESRS;

– ha scelto di fornire volontariamente le informazioni comparative previste dagli ESRS e dal Regolamento Tassonomia, evidenziando però che tali dati non sono stati sottoposti a verifica.

L’obbligo di attestazione della rendicontazione ESG non deve essere visto solo come un adempimento formale, ma come un’opportunità per le imprese di rafforzare i propri sistemi di controllo interno e migliorare la trasparenza verso investitori e stakeholder. Per rispondere efficacemente alle nuove richieste normative, le aziende sono tenute a:

– strutturare processi di raccolta e validazione dei dati ESG;

– definire ruoli e responsabilità interne nella gestione della sostenibilità;

– implementare sistemi di monitoraggio continuo per garantire la compliance normativa;

– formare il personale per assicurare un approccio consapevole alla rendicontazione.

In conclusione, si evidenzia che l’evoluzione della normativa sulla sostenibilità impone un cambiamento di prospettiva: infatti, la rendicontazione ESG non è solo un obbligo, ma un elemento chiave per la competitività aziendale, l’accesso ai finanziamenti e la costruzione di un rapporto di fiducia con il mercato. La sfida non è solo rispettare le regole, ma integrare la sostenibilità come leva strategica per il futuro delle imprese.

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