Imposte dirette

12 Aprile 2024

Redditi 2023 da ricalcolare per l’adesione al concordato

Gli adempimenti per elaborare e accettare la proposta del nuovo concordato preventivo biennale.

Cosa affronteremo in questo articolo:

  1. Reddito d’impresa
  2. Reddito di lavoro autonomo

Redditi d’impresa e di lavoro autonomo del 2023 da ricalcolare per l’inserimento nel nuovo modello CPB. È quanto previsto nelle istruzioni alla compilazione del nuovo quadro P che i contribuenti soggetti agli ISA dovranno compilare e inviare ai fini dell’elaborazione della proposta e dell’eventuale accettazione, della stessa ai fini del nuovo concordato preventivo biennale.

Dell’intero quadro P questa parte è quella che riserva le maggiori difficoltà applicative. La sezione “Dati contabili” si compone di 2 soli righi: rigo P04 – Reddito rilevante ai fini del CPB e rigo P05 – Valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del CPB.

Nel rigo P04 il contribuente dovrà procedere al ricalcolo del reddito di impresa o di lavoro autonomo relativo all’anno 2023 tenendo conto delle componenti non rilevanti ai fini del concordato preventivo previste negli artt. 15 e 16 D.Lgs. 13/2024.

Reddito d’impresa

Per quanto riguarda il reddito di impresa non andranno considerate:

  • le plusvalenze realizzate di cui agli artt. 58, 86 e 87 del Tuir;
  • le sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del Tuir;
  • le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui all’art. 101 del Tuir;
  • i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del Tuir, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all’art. 73, c. 1 del Tuir.

Reddito di lavoro autonomo

Per il reddito di lavoro autonomo non dovranno essere invece considerate: le plusvalenze e le minusvalenze di cui al citato art. 54, cc. 1-bis e 1-bis.1 del Tuir e i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del Tuir.

Nella rideterminazione del reddito d’impresa si dovrà tenere conto di quanto previsto nell’art. 16, c. 4 D.Lgs. 13/2024 in base al quale, in ogni caso, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.

La disciplina del concordato preventivo biennale

L’ebook che tratta tutte le novità introdotte con il Decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13.

Limite di reddito che, nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del Tuir, nonché dei soggetti di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir, deve essere ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Disposizione pressoché analoga anche per quanto riguarda la rideterminazione del reddito di lavoro autonomo ai fini del concordato è prevista nell’art. 15, c. 2 D.Lgs. 13/2024.

Allo stesso modo, nel rigo P05, il contribuente dovrà ricalcolare il valore della produzione netta Irap dell’anno 2023 alla luce dei criteri indicati nell’art. 17 della disposizione da ultimo richiamata. Si dovranno, pertanto, escludere sia le plusvalenze e che le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive.

Anche per il valore della produzione occorrerà rispettare il limite previsto nell’art. 17, c. 2 D.Lgs. 13/2024 in base al quale il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

Questi dati saranno probabilmente utilizzati dal software di elaborazione della proposta concordataria per valutare la capacità contributiva del contribuente in relazione al periodo d’imposta immediatamente precedente al biennio da concordare.

Nell’ultimo rigo del modello (P10) il contribuente, barrando la relativa casella, comunicherà al Fisco l’accettazione della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

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