Diritto del lavoro e legislazione sociale

14 Ottobre 2025

Ricorso per attività antisindacale: i chiarimenti della Cassazione

L’ordinanza 2.10.2025 n. 26618 conferma la rilevanza del ricorso sindacale anche a distanza di tempo dai fatti contestati, quando gli effetti della condotta mantengono la loro portata lesiva.

La controversia trae origine da un ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori presentato dalla Federazione Italiana Lavoratori Trasporti di Piacenza nei confronti di una società operante nella logistica. Il sindacato aveva contestato il carattere antisindacale di una condotta datoriale consistente nell’applicazione di una multa pari a 3 ore di retribuzione a diversi dipendenti che avevano partecipato allo sciopero del 2.10.2018.

Il Tribunale, in fase sommaria, aveva accolto le doglianze dichiarando antisindacale la condotta, disponendo la cessazione dei suoi effetti e ordinando la restituzione delle somme trattenute, pari a 24,20 euro ciascuno. In sede di opposizione, però, lo stesso Tribunale aveva mutato orientamento, dichiarando inammissibile il ricorso per assenza di interesse ad agire. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato tale decisione, evidenziando la tardività del ricorso – presentato 3 mesi dopo i fatti senza documentazione di trattative giustificative – e la carenza di un interesse concreto e attuale, dato che le sanzioni erano state annullate e le somme restituite.

Motivi di ricorso in Cassazione – La federazione sindacale ha impugnato la sentenza d’appello avanzando 3 censure. La prima riguardava la violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che l’interesse ad agire fosse ancora presente, in quanto mirava a ottenere la rimozione degli effetti antisindacali, non un mero accertamento.

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