Accertamento, riscossione e contenzioso

22 Aprile 2024

Sezioni Unite: i presupposti dell’azione dell’Erario verso i soci

La Cassazione è tornata sulla questione: l’Agenzia delle Entrate, per intraprendere l’azione di rivalsa sui soci, deve provare previamente e con specifici motivi e supporti l’indebita percezione di patrimonio sociale dei medesimi soci, sulla base del bilancio finale di liquidazione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22.03.2024 n. 7850, dopo che la CTR della Toscana, con la sentenza del 27.09.2016, aveva rigettato l’appello principale delle Entrate, fondando l’accoglimento delle tesi di difesa sul principio di diritto che raccorda la legittimazione del creditore ad agire nei confronti dei soci alla preventiva prova dell’effettiva percezione di utili distribuiti risultanti dal bilancio finale di liquidazione, ha rinviato la causa a nuovo ruolo avendo la medesima, con ordinanza del 14.03.2023, n. 7425, rimesso alle Sezioni Unite la questione se la mancata prova della percezione di utili documentati nel bilancio finale di liquidazione da parte del creditore erariale, incida sulla legittimazione del medesimo e sul relativo interesse ad agire per far valere la responsabilità successoria dei soci ai fini dell’art. 2495 c.c.


Più specificamente la tesi di difesa deduceva la violazione dell’art. 2495, c. 2 c.c., in combinato disposto con l’art. 36, c. 5 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, per il quale: “la responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata…con atto motivato da notificare (ai soci) ai sensi dell’art 60 del D.P.R. 600/73”.

In ordine allo specifico tema, ed in attesa che si pronuncino le Sezioni Unite si vuole sottolineare come, sul piano del diritto, la rappresentazione dei presupposti costituenti il paradigma legale della responsabilità d’imposta, non possa mai partecipare del contenuto e delle motivazioni del medesimo atto che accerta il tributo, non solo perché non vi è identità di situazione giuridica, né di fattispecie dal punto di vista sia oggettivo, sia soggettivo, ma anche perché tra gli effetti prodotti ricorre un rapporto logico di consequenzialità.

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