Diritto del lavoro e legislazione sociale

30 Marzo 2024

Certificazione dei contratti in ambienti inquinati: novità dall’INL

L’INL, con le note 24.01.2024, n. 694 e 7.03.2024, n. 1937 è intervenuto in merito al D.P.R. 177/2011 riguardante gli obblighi di certificazione dei contratti di lavori che si svolgono in ambienti sospetti di inquinamento e nei luoghi confinati.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è recentemente intervenuto con le note 24.01.2024, n. 694 e 7.03.2024, n. 1937, in merito all’interpretazione corretta da dare alle disposizioni previste dal D.P.R. 14.09.2011, n. 177, che ha dato attuazione all’art. 6, c. 8 D.Lgs. 81/2008 e ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a qualificare le imprese ed i lavoratori operanti in “in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo” (art. 1, c. 2).

L’art. 2 del citato D.P.R. prevede che qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da “imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo”.

Le lett. a) e b)“evidenziano un’applicazione rigorosa ed integrale delle norme di sicurezza in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria ed adozione delle misure di gestione delle emergenze”, mentre la lett. c) prevede quale requisito obbligatorio la “presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”; il c.2 del medesimo articolo, infine, non ammette per questi casi il “ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati”.

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