IVA

03 Aprile 2024

Sforamento dichiarazione d'intento e TD20, novità della riforma

Luci e ombre in arrivo per l’autofattura denuncia. Verrà superato l’onere del versamento Iva da parte del cessionario che, però, potrà evitare la sanzione (ridotta al 70%) solo se denuncerà il proprio fornitore entro il mese successivo.

Il “decreto Sanzioni”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 21.02.2024 e in attesa dei pareri parlamentari, introdurrà a breve significative novità in merito alla disciplina dell’autofattura denuncia di cui all’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997. La novità interesserà, fra le altre, la problematica dello sforamento della dichiarazione d’intento da parte del fornitore (da non confondere con lo splafonamento dell’esportatore abituale) a cui consegue, nel caso di autofattura del cessionario, un’imbarazzante duplicazione d’imposta a seguito della sopravvenuta regolarizzazione del fornitore.

La situazione attuale. Quando il cessionario/committente riceve una “fattura irregolare” dovrebbe, com’è noto, attivare l’autofattura denuncia (TD20) entro 30 giorni dall’annotazione delle stessa e versare (codice tributo 9399), entro la medesima data, l’imposta erroneamente non applicata dal fornitore (il versamento rimane escluso nei casi di forniture da regolarizzare con il reverse charge).

Tutto ciò, ferme restando le separate responsabilità del fornitore tanto per il debito Iva che per le sanzioni (100% dell’imposta nel caso di emissione di fattura in art. 8, c. 1, lett. c) senza copertura ovvero dal 90% al 180%, con minimo di 500 euro, negli altri casi di omessa fatturazione imponibile); l’attuale procedura di autofattura ha infatti la sola “finalità di consentire al cessionario di sottrarsi al pagamento della sanzione (attualmente 100% dell’Iva, con minimo di 250 euro) nel caso in cui il cedente non abbia provveduto all’emissione della fattura e, quindi, a versare l’Iva … ma non comporta alcuno spostamento della soggettività passiva nei confronti del cessionario, sicché il pagamento dallo stesso compiuto non ha finalità estintiva dell’obbl

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