Diritto del lavoro e legislazione sociale

07 Agosto 2025

Smart working non autorizzato: licenziamento confermato

Il Tribunale di Ragusa stabilisce che il lavoro agile richiede sempre l'autorizzazione datoriale. La sentenza del 11.07.2025 respinge il ricorso contro il licenziamento per giusta causa di un dipendente che aveva utilizzato lo smart working senza permesso per 42 giorni.

La sentenza del Tribunale di Ragusa del 11.07.2025 ha stabilito un principio importante per il mondo del lavoro: il lavoro agile non costituisce un diritto automatico del lavoratore, nemmeno quando sussistono condizioni particolari come la presenza di figli minori di 14 anni.

Il caso riguarda un dipendente assunto nel 1988 con qualifica di Quadro A2 e incarico di Responsabile di Struttura, licenziato per aver utilizzato il lavoro da remoto per 42 giornate consecutive attraverso timbrature virtuali e connessioni VPN, senza aver ottenuto alcuna autorizzazione formale dall’azienda. Il lavoratore aveva tentato di giustificare la propria condotta invocando le norme emergenziali sui diritti di accesso privilegiato allo smart working per genitori con figli minori, contenute nei D.L. 34/2020, 48/2023 e 145/2023. Inoltre, sosteneva di aver informato regolarmente il proprio superiore tramite messaggi WhatsApp, ritenendo sufficiente questa comunicazione informale.

Posizione del Tribunale: serve sempre l’accordo scritto – Il Tribunale di Ragusa ha rigettato completamente il ricorso, chiarendo che lo smart working richiede sempre la stipula di un accordo individuale scritto come previsto dall’art. 18 e seguenti L. 81/2017. Questa formalizzazione deve disciplinare modalità operative, controlli, strumenti tecnologici, tempi di disconnessione e responsabilità aziendali. La comunicazione via WhatsApp non può sostituire l’accordo previsto dalla legge. 

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