Accertamento, riscossione e contenzioso

30 Giugno 2023

Sospesi anche gli avvisi bonari per i soggetti colpiti dall’alluvione

Norme fiscali che, secondo consolidata prassi, presentano lati oscuri: non fanno eccezione neppure le norme emergenziali, se serve l’ennesima “Faq” per fare chiarezza.

Il quesito riguardava quanto statuito dal D.L 61/2023, che ha sospeso i termini relativamente ai versamenti tributari dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023. In particolare, non appariva certo che la sospensione avesse per oggetto anche i cd. “avvisi bonari”. Ebbene, con specifica Faq del 28.06.2023 si forniscono chiarimenti sul punto.

Si richiama, anzitutto, l’art. 1, c. 2 D.L. 61/2023, ai sensi del quale, per i soggetti aventi residenza o sede nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1.05-31.08.2023. Alla scadenza del periodo di sospensione (art. 1, c. 7), i termini di versamento relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e “altri atti emessi dagli enti impositori” riprendono a decorrere. Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che fra gli “altri atti” richiamati dal c. 7 sono incluse anche le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, ovvero gli “avvisi bonari”, i cui termini sono interessati, oltre che dalla specifica sospensione disposta dal D.L. 61/2023, anche dalla sospensione estiva che, a regime, è stabilita dall’art. 7-quater, c. 17 D.L. 193/2016. Quest’ultimo sospende, nel periodo 1.08-14.09.2023 i termini di 30 giorni ordinariamente previsti per i pagamenti previsti:

  • dagli artt. 2, c. 2, e 3, c. 1 D.Lgs. 462/1997;
  • dall’art. 1, c. 412 L. 311/2004 (“controlli automatici” ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972);
  • dall’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 (“controlli formali”);
  • per la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

La Faq ricorda, altresì, che la sospensione estiva riguarda esclusivamente il pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute.

Per quanto precede, qualora il contribuente colpito dagli eventi alluvionali abbia ricevuto, esemplificando, una comunicazione di irregolarità in data 10.04.2023, considerando il cumulo delle sopra menzionate sospensioni, il pagamento dovrà avvenire entro il 14.09.2023: infatti, il computo del termine di 30 giorni, entro cui provvedere al pagamento dell’intera somma dovuta o della prima rata, si interrompe il 1.05.2023 e riprende a decorrere dal 5.09.2023, per scadere, come osservato, il 14.09.2023.

Per quanto riguarda, infine, i piani di rateazione in corso alla data di inizio della sospensione, il pagamento delle rate in scadenza nel periodo 1.05-31.08.2023 dovrà avvenire entro il 1.09.2023. Si conferma, altresì, che restano fermi i termini previsti dall’originario piano di rateazione per gli importi la cui scadenza non è compresa nel perimetro della sospensione.

Dunque, buone nuove; peraltro, una diversa conclusione sarebbe risultata palesemente contraddittoria rispetto alla finalità della norma.

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