Diritto del lavoro e legislazione sociale
30 Ottobre 2025
Il disegno della legge di Bilancio 2026 dispone che, in caso di sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, il contratto di lavoro possa prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata non superiore al 1° anno di età del bambino.
Il disegno di legge di Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17.10.2025, è stato presentato al Senato (A.S. 1689), dove si avvia il lungo percorso parlamentare.
Tra le diverse misure per la famiglia e, in particolare, a favore della genitorialità, è importante segnalare una disposizione, introdotta per il “rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità” e contenuta nell’art. 51 del disegno di legge.
La norma integra il Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 26.03.2001, n. 151) e, in particolare, l’art. 4, inserendo, dopo il c. 2, la seguente disposizione: “2-bis. Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino”.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing