Paghe e contributi

06 Ottobre 2025

Straordinario festivo: chiariti i criteri di valutazione

Il giudice del rinvio dovrà distinguere se il lavoro domenicale rientrava nei turni ordinari o se costituiva straordinario retribuibile.

L’ordinanza della Cassazione, Sez. Lavoro, 25.09.2025, n. 26181 nasce dal ricorso di un dipendente ministeriale che aveva richiesto il riconoscimento e il pagamento di circa 21.000 euro per ore prestate in giorni feriali e festivi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1726/2024, aveva ribaltato l’esito, respingendo la pretesa. I giudici territoriali avevano infatti rilevato l’assenza di prove sullo straordinario feriale e, quanto al lavoro nei festivi, lo avevano ricondotto ai turni ordinari dei custodi museali, sostenendo che spettava soltanto il riposo compensativo. Contro questa decisione il dipendente ha proposto ricorso in Cassazione con 4 motivi, contestando la valutazione della prova, la necessità di un’autorizzazione formale e la motivazione definita contraddittoria.

Decisione della Suprema Corte – La Cassazione ha rigettato i primi 2 motivi di ricorso, ma ha accolto il terzo e il quarto, cassando la sentenza con rinvio. I giudici hanno ribadito che l’onere della prova resta a carico del lavoratore, chiamato a dimostrare sia lo svolgimento delle ore contestate sia la loro natura di straordinario. Tuttavia, la valutazione della Corte d’Appello è stata censurata per avere subordinato il diritto al compenso a un’autorizzazione formale. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza più recente secondo cui il consenso datoriale può essere implicito, risultare dall’organizzazione dei turni o dalla registrazione delle presenze e, in questi casi, legittima la richiesta di pagamento. È stato inoltre rilevato un difetto di motivazione: i giudici territoriali avevano contemporaneamente negato l’esistenza dello straordinario e riconosciuto lo svolgimento di lavoro festivo, limitandolo però al diritto a riposi.

Principi riaffermati – Dalla lettura dell’ordinanza emergono principi destinati a orientare i giudici di merito. Anzitutto, la distinzione tra lavoro domenicale ordinario e straordinario dipende dalla concreta articolazione dei turni: se la prestazione rientra nel normale orario settimanale del turnista, non può definirsi straordinario; se eccede l’orario contrattuale, è invece retribuibile.

Inoltre, l’autorizzazione non deve necessariamente essere scritta: l’organizzazione stessa del servizio o la presenza di registrazioni ufficiali costituiscono un implicito consenso. La Cassazione ha richiamato decisioni precedenti, come le sentenze nn. 23506/2022, 18063/2023, 17912/2024 e 6998/2025, per sottolineare la stabilità di questa linea interpretativa.

Conseguenze per il pubblico impiego – Il rinvio alla Corte d’Appello di Napoli comporterà una nuova valutazione delle prove, verificando se le prestazioni domenicali rientravano nei turni ordinari o se costituivano straordinario festivo.

La vicenda assume rilievo per i settori pubblici caratterizzati da turnazioni, come musei, ospedali o servizi essenziali, nei quali l’apertura nei festivi è prassi consolidata. In tali contesti, il criterio di valutazione non può basarsi esclusivamente su autorizzazioni formali, ma deve misurarsi con la realtà dell’organizzazione del lavoro.

L’ordinanza rafforza l’idea che i diritti retributivi non si possano eludere attraverso mere formalità amministrative e che il giudice debba sempre ricostruire in concreto la natura delle prestazioni svolte.

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