Paghe e contributi

29 Settembre 2025

Straordinario forfetizzato e superminimo: il punto della Cassazione

Con l’ordinanza 9.09.2025, n. 24902 la Suprema Corte ribadisce che un emolumento originato come straordinario forfetizzato, se corrisposto stabilmente, assume i tratti del superminimo individuale.

Un lavoratore aveva richiesto in giudizio il riconoscimento del diritto a percepire un importo fisso mensile pari a 951,01 euro, qualificato come superminimo individuale. L’importo, originariamente legato a una forfettizzazione del lavoro straordinario, era stato percepito con continuità per oltre 20 anni. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo la voce retributiva ormai stabilizzata come superminimo, e la Corte d’Appello aveva confermato tale lettura con decisione del 2021.

Il datore di lavoro aveva contestato la ricostruzione sostenendo che si trattasse di compenso per straordinario e non di un emolumento autonomo. A suo avviso, i giudici avevano ecceduto i limiti della domanda, violando gli artt. 112 e 115 c.p.c. e l’art. 1362 c.c. Da qui il ricorso per Cassazione.

Motivazioni della Suprema Corte – Con l’ordinanza n. 24902/2025, la Corte di Cassazione ha respinto le doglianze dell’azienda, chiarendo alcuni punti rilevanti.

In primo luogo, ha affermato che il giudice di merito non aveva ecceduto la domanda. L’oggetto dell’azione era stato correttamente identificato come la richiesta di pagamento stabile della somma, senza alcuna forzatura interpretativa.

In secondo luogo, ha confermato la qualificazione giuridica della voce retributiva come superminimo. Pur nascendo come corrispettivo di straordinario forfetizzato, l’emolumento si era progressivamente affrancato dalla funzione originaria, assumendo natura di trattamento autonomo e costante. La Cassazione ha sottolineato che la lunga durata della corresponsione, svincolata dalle ore effettive di straordinario, è indice determinante per definirne la trasformazione.

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