Diritto del lavoro e legislazione sociale

08 Novembre 2025

Superminimo e qualifica superiore: il principio dell’assorbimento

Con la sentenza 27.10.2025, n. 28368 la Corte di Cassazione ribadisce i criteri che regolano l’assorbimento dei superminimi retributivi in caso di riconoscimento di una qualifica superiore.

La sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 28368/2025 trae origine da una lunga vicenda iniziata negli anni Ottanta e segnata da ricorsi, sospensioni e licenziamenti. Il caso riguardava un lavoratore del settore della vigilanza privata, privo per un periodo dei titoli abilitativi necessari per svolgere la mansione: decreto prefettizio e licenza di porto d’armi. La perdita di tali requisiti aveva comportato la sospensione dal servizio e, in seguito, il licenziamento. Parallelamente, la controversia toccava la questione dell’assorbimento dei superminimi individualmente pattuiti nel tempo, in relazione al riconoscimento di una superiore qualifica. Il Tribunale riconobbe il diritto del lavoratore al nuovo inquadramento, ma escluse le retribuzioni per il periodo di sospensione, ritenendo che l’assenza delle abilitazioni avesse reso impossibile la prestazione lavorativa. La Corte d’Appello confermò la decisione, limitando le differenze retributive dovute e applicando il principio dell’assorbimento per i superminimi, salvo quello espressamente dichiarato non assorbibile.

Decisione della Cassazione – La Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo legittime le conclusioni della Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno ribadito che l’attività di guardia giurata è subordinata al possesso di abilitazioni pubbliche, il cui venir meno comporta un’impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1463 c.c. In tale situazione, l’assenza dei titoli impedisce di percepire la retribuzione, poiché manca la condizione essenziale per adempiere al contratto. 

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