Imposte dirette

08 Luglio 2022

Trattamento fiscale del credito previdenziale nei forfettari

Come recuperare a tassazione il credito Inps dell’esercizio precedente utilizzato in compensazione nel 2021, senza avvalersi del quadro RM? A decurtazione dei contributi previdenziali al rigo RM35, da dedurre dal reddito lordo.

In procinto di redigere la dichiarazione dei redditi di un contribuente forfettario può capitare di trattare fiscalmente un credito dell’anno precedente derivante da contributi previdenziali versati all’Inps, utilizzato in compensazione nel 2021. Questo caso è stato risolto con la risposta all’interpello 9.10.2019, n. 400.

Si ricorda che per un contribuente in regime “ordinario”, dove per tale si intende il non-forfetario, il credito andrebbe riportato nel quadro RM e assoggettato a tassazione separata oppure ordinaria su opzione. In base all’art. 17, c. 1, lett. n-bis) del Tuir, infatti, sono soggette a tassazione separata “le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti”.

In altre parole, essendo i contributi Inps un onere deducibile e dedotto dal reddito complessivo in un anno precedente rispetto all’anno in cui è avvenuto il rimborso (leggasi anche compensazione), i rimborsi dovranno essere portati a tassazione nella dichiarazione dell’anno in cui il rimborso/compensazione è avvenuto.

Nel quadro RM quindi sarà possibile, se più conveniente, optare per la tassazione ordinaria: rigo RM9.

Per i contribuenti forfetari ci si interrogava quindi su come riportare a tassazione tali contributi nel quadro RM, non essendo assoggettati ad aliquota ordinaria Irpef.

Un’opzione poteva essere di ritassarli inserendoli nel rigo LM2 quali componenti positivi, ma questo implicherebbe un ulteriore assoggettamento a contribuzione Inps; altra opzione era appunto quello di inserirli comunque nel quadro RM, ma il contribuente forfetario non è assoggettato a tassazione ordinaria.

Pertanto, l’Agenzia concorda con la soluzione prospettata dal contribuente: ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il regime forfetario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM.

In altre parole, occorre sottrarre il contributo all’importo indicato al rigo LM35: questo implica una minore deduzione dal reddito lordo dei contributi previdenziali versati e quindi un maggior reddito netto da sottoporre a tassazione con l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% (se neo-attività).

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