Revisione e controllo
07 Maggio 2025
Il D.D.L. n. 1426, “Modifica al decreto legislativo 27.01.2010, n. 39, in materia di responsabilità dei revisori legali e dei componenti del collegio sindacale ai giudizi pendenti” introduce una importante novità per i revisori legali.
Dopo la modifica dell’art. 2407 c.c. con la quale si è ridotto il perimetro di responsabilità del collegio sindacale, delimitandone gli effetti ad un multiplo del compenso annuo percepito, il nuovo D.D.L. n. 1426 propone un tetto alla responsabilità anche per i revisori legali dei conti. Il su citato disegno di legge presenta una significativa proposta di modifica introducendo dei limiti quantitativi alla responsabilità dei revisori andando a modificare l’art. 15 D.Lgs. 39/2010.
Per i revisori persone fisiche verrebbe sostituito l’attuale art. 15, cc. 1 e 2 D.Lgs. 39/20210 stabilendo che: “I soggetti incaricati della revisione legale sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri”.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, i revisori legali persona fisica sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico di revisione legale, ai suoi soci e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito per la revisione legale del bilancio rispetto al quale sia accertato l’inadempimento ai loro doveri, fermo in ogni caso il limite massimo complessivo di 8 milioni di euro, secondo i seguenti scaglioni:
a) quanto ai revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società non qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di 10 volte il compenso;
b) quanto ai revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di 12 volte il compenso.