Diritto del lavoro e legislazione sociale
20 Agosto 2025
Il Tribunale di Agrigento chiarisce che una frase isolata, priva di formalizzazione, non può generare effetti risolutivi sul rapporto di lavoro.
La sentenza 3.07.2025, n. 1060 del Tribunale di Agrigento richiama un principio fondamentale: un licenziamento ha effetto solo se espresso in forma scritta, con contenuti chiari e comunicati in modo inequivocabile. L’episodio esaminato nasce da una frase attribuita al datore di lavoro, pronunciata al termine di un confronto in azienda: “Vai a casa”. Il destinatario della frase, ritenendo di essere stato licenziato, aveva smesso di recarsi sul luogo di lavoro.
L’azienda, però, aveva qualificato la condotta come assenza ingiustificata, aprendo un procedimento disciplinare che si è concluso con un vero e proprio licenziamento per giusta causa. Il Tribunale ha valutato la successione degli eventi, soffermandosi sul valore da attribuire a espressioni orali che, pur essendo chiare nel linguaggio comune, non soddisfano i requisiti legali della risoluzione del contratto.
Distinzione tra atto unilaterale e reazione personale – Nel ricostruire i fatti, il giudice ha sottolineato che l’ordinamento richiede la forma scritta per ogni atto di licenziamento, ai sensi dell’art. 2, L. 604/1966. Ogni dichiarazione destinata a produrre effetti sul contratto deve presentare contenuto, destinatario e intenzione inequivocabili. Nel caso esaminato, mancava ogni elemento di certezza: nessuna lettera, nessuna PEC, nessuna comunicazione ufficiale.