Imposte dirette

11 Novembre 2022

Acconti di novembre fra automatismi, ricalcoli e novità

Appuntamento tradizionalmente poco gradito, quello del 30.11: il pagamento degli acconti delle imposte è il preludio alle altre scadenze di fine anno, spesso ancora più onerose.

Entro il 30.11.2022 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la Gestione Separata dei lavoratori autonomi. Gli acconti sono pari al 100%. Tuttavia, il D.L. 124/2019 ha previsto che, a decorrere dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto Irpef, Ires e Irap sono effettuati in 2 rate, ciascuna nella misura del 50%. Il pagamento può essere effettuato anche mediante compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente.

La principale novità è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) che, con decorrenza dal periodo d’imposta 2022, esclude dalla soggettività Irap le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. Novità sicuramente gradita, ma che desta non poche perplessità: singolare il fatto che un’impresa individuale, che si avvale di personale dipendente e di beni strumentali di rilevante importo possa beneficiare di tale esclusione e, al contrario, la piccola società di persone, magari composta da 2 soli soci, senza ausilio di dipendenti e collaboratori e con dotazione minima di beni strumentali, sia ancora tenuta a pagare l’imposta. “Curiosità” fiscali, a tacer d’altro. La novella normativa impatta, evidentemente, anche sugli acconti Irap, ora limitati alle sole società.

È opportuno ricordare che resta la possibilità di commisurare i versamenti in acconto con il cd. metodo previsionale, con il rischio dell’applicazione del regime sanzionatorio per insufficiente versamento (30%), fatta salva la possibilità di sanare la violazione mediante ravvedimento operoso. Tale metodo, infatti, presenta possibili insidie, ove il calcolo del minore acconto si riveli insufficiente per effetto di un reddito superiore a quello preventivato. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, in passato, poteva essere utilizzato il metodo storico per l’Irap e il previsionale per l’Irpef.

Da rilevare, infine, che in alcune ipotesi, qualora specifiche disposizioni normative dispongano in tal senso, occorre rideterminare la base di riferimento storica. È il caso, ad esempio, degli impianti di distribuzione di carburante che hanno beneficiato, nel 2021, della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa ex art. 34 L. 183/2011: in sintesi, qualora l’acconto Ires o Irpef sia stato determinato con il metodo storico, la base di commisurazione Ires o Irpef 2021 deve essere assunta senza conteggiare la predetta deduzione.

Altra casistica riguarda le banche, per le quali l’art. 42, c. 1 D.L. 17/2022 dispone che la deduzione della quota del 12% della quota eccedente il 75% delle rettifiche e delle riprese di valore netto per il deterioramento dei crediti, spettante per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, sia differita, in quote costanti, al periodo d’imposta 2023 e ai tre successivi. Contestualmente, è anticipata al 2022 la deduzione della quota del 10%, prevista per il 2026, in misura pari al 53% del relativo ammontare.

Impattano, infine, sul calcolo degli acconti altre fattispecie:

  • le disposizioni riguardanti le imprese che, esercitando occasionalmente attività di noleggio di navi e imbarcazioni da diporto, assoggettano i relativi proventi all’imposta sostitutiva del 20% ex art. 49-bis D.Lgs. 171/200. Tali imprese devono calcolare l’acconto Ires o Irpef senza tenere conto del regime agevolato;
  • la detassazione dei contributi e delle liberalità percepite dai soggetti sottoposti a procedure di crisi (art. 88, c. 3-bis Tuir) che, se adottano il metodo storico per calcolare l’acconto Ires o Irpef e hanno beneficiato dell’agevolazione nel periodo d’imposta 2021, sono tenuti a rideterminare l’imposta dovuta per il 2021 senza considerare gli effetti del beneficio.

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