IVA

19 Dicembre 2023

Acconto Iva 2023 al 27.12.2023, i passaggi

Il versamento dell’acconto Iva 2023 con i 3 metodi e i passaggi da trimestrale a mensile e viceversa e da regime forfetario a regime “ordinario” e viceversa.

Cosa affronteremo in questo articolo:

  1. Metodo storico
  2. Metodo previsionale
  3. Metodo analitico

L’ultima scadenza dei versamenti 2023 è il consueto acconto Iva, al 27.12.2023. Trattasi dell’acconto Iva 2023, poi scomputabile il 16.01.2024 dal versamento dell’Iva mensile di dicembre 2023 per i contribuenti mensili, mentre il 17.03.2024 dal versamento dell’Iva discendente dalla dichiarazione Iva annuale per i contribuenti trimestrali. Ci si può avvalere alternativamente di uno dei seguenti 3 metodi per calcolare l’acconto.

Metodo storico

E’ il metodo che si basa sull’esercizio precedente (2022) e precisamente prevede il versamento dell’88% della base di calcolo che differisce a seconda che il contribuente sia mensile o trimestrale:

  • se è mensile: l’88% si calcola sul debito Iva del mese di dicembre 2022; pertanto, si deve prendere in considerazione i righi VP14 e VP13 della dichiarazione annuale Iva 2023 sul 2022 (poiché il quadro VH va compilato solo qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle LIPE);
  • se è trimestrale: l’88% si calcola sul saldo a debito della dichiarazione Iva 2023, periodo d’imposta 2022, al lordo dell’acconto Iva 2022; pertanto, rigo VL38 (totale Iva dovuta) – rigo VL36 (interessi 1%) + rigo VP13, oppure se il saldo 2022 chiude con un credito la base di calcolo sarà: VP13 – VL39, se da questa sottrazione emerge comunque un debito, il contribuente dovrà versare l’88% di tale debito, se invece il VL39 risulta maggiore, ossia il credito Iva annuale copre anche l’acconto Iva 2022 non dovrà effettuare alcun versamento;
  • se il contribuente passa da mensile nel 2022 a trimestrale nel 2023 l’acconto sarà pari all’88% dell’Iva dell’ultimo trimestre 2022 (ottobre-novembre-dicembre 2022) al lordo dell’acconto Iva 2022 (VP14 di ottobre, novembre, dicembre 2022 e VP13 di dicembre);
  • se il contribuente passa da trimestrale nel 2022 a mensile nel 2023 l’acconto sarà pari all’88% di 1/3 del debito Iva discendente dalla dichiarazione Iva annuale 2023, periodo d’imposta 2022.

Metodo previsionale

Tale metodo presenta un fattore di rischio dovuto al fatto che si paga l’88% del debito Iva che si prevede di dover versare per dicembre 2023 per i mensili e per l’ultimo trimestre 2023 per i trimestrali. È sempre possibile ravvedere a posteriori l’importo che si è stimato inferiore rispetto a quanto poi effettivamente dovuto.

Testo Unico IVA | Ratio in Tasca

La guida pratica per riepilogare la normativa IVA.

Metodo analitico

Tale metodo presenta meno profili di rischio poiché prevede una liquidazione straordinaria al 20.12.2023. L’importo ottenuto dalla liquidazione straordinaria va versato integralmente, e non per l’88%.

Nel passaggio da regime dei minimi/forfetari 2022 al regime “ordinario” nel 2023 non va versato alcun acconto non avendo una base storica di riferimento 2022. Così come un contribuente ordinario nel 2022 passato a forfetario nel 2023 può non versare l’acconto Iva.

Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva 2023:

  • i contribuenti che presentano un debito inferiore a 103,29 euro;
  • i contribuenti la cui base di calcolo presenta un credito;
  • i contribuenti mensili che cessano l’attività prima del 30.11.2023 o trimestrali prima del 30.09.2023;
  • i contribuenti minimi e i forfetari;
  • coloro che abbiano iniziato l’attività nel 2023;
  • i soggetti che effettuano solo operazioni esenti o non imponibili o in split payment o in reverse charge.

I codici tributo da utilizzare per il versamento tramite il modello F24 sono: 6013 per i mensili e 6035 per i trimestrali, mentre l’anno di riferimento è il 2023.

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