Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

07 Dicembre 2023

Adeguamenti statutari con termini più morbidi per il mondo sportivo

Il Consiglio Nazionale del Notariato interviene sul termine degli adeguamenti statutari, stabilito per il 31.12.2023 per gli enti sportivi dilettantistici, fornendo un’interpretazione meno perentoria del termine, ritenendo ammissibile un adeguamento tardivo.

La riforma degli enti sportivi dilettantistici, introdotta con il D.Lgs. 36/2021, opportunamente corretto e modificato dai decreti correttivi, impone agli enti sportivi (associazioni e società sportive dilettantistiche) l’adeguamento dei propri statuti alle disposizioni contenute nella riforma.

La contrapposizione dell’innovata disciplina con quella precedente (art. 90, c. 18 L. 289/2002) fa emergere la necessità di adeguamento in ordine a:

  • oggetto sociale: secondo l’art. 7, c. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2021, lo statuto deve prevedere un “oggetto sociale con specifico riferimento in via stabile e principale dell’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva”;
  • assenza di fini di lucro, che deve espressamente prevista per le associazioni sportive dilettantistiche, nonché per le società sportive dilettantistiche che godono di agevolazioni fiscali o di regimi fiscali opzionali (es. regime di cui alla L. 398/1991);
  • possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali (art. 9 D.Lgs. 36/2021);
  • clausola sull’incompatibilità degli amministratori, dato che l’art. 11 D.Lgs. 36/2021 vieta agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della stessa Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

Tanto premesso, il Consiglio Nazionale del Notariato, con specifico Studio n. 29-2023/CTS, interviene sull’interpretazione del termine di cui all’art. 7, c. 1-quater D.Lgs. 36/2021, di cui si propone la formulazione letterale: “Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31.12.2023”.

Una prima lettura letterale del dettato porterebbe a ritenere che il decorso inutile del termine del 31.12.2023 autorizzerebbe i responsabili del Registro a cancellare d’ufficio dal Registro tutti gli enti sportivi dilettantistici privi di statuto adeguato. Tale conclusione, scrive il Notariato, si pone però in contrasto con norme e principi già propri della riforma sportiva, oltre che già rinvenibili nel nostro ordinamento. In effetti, l’art. 6 D.Lgs. 39/2021 stabilisce che, in caso di inadempienza, il Dipartimento per lo Sport diffida l’ente a adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.

La carenza dei requisiti di permanenza nel Registro è perciò causa di cancellazione di un ente sportivo dal Registro stesso, ma tale cancellazione opererà solamente dopo l’inutile decorso del termine assegnato dal predetto ufficio (massimo 180 giorni).

Chiaramente, nel caso di adeguamento tardivo, non si potrà beneficiare dell’esenzione da imposta di registro di cui all’art. 12, c. 2-bis D.Lgs. 36/2021.

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