Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

30 Ottobre 2023

Lavoro sportivo, le prime indicazioni dell’INL

A circa 4 mesi dall’entrata in vigore del titolo V del D.Lgs. 36/2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro sembra accendere un primo barlume di chiarimento, purtroppo rimasto ancora troppo fioco nel denso buio dei tanti dubbi che ancora permeano tanti aspetti operativi della riforma.

A qualche mese dall’entrata in vigore delle disposizioni in materia di riforma del lavoro sportivo disciplinate dal D.Lgs. 36/2021, si fremeva per le prime indicazioni di prassi amministrativa per iniziare a chiarire qualcuno dei tanti dubbi, specie per il settore dilettantistico la cui regolamentazione debutta per la prima volta in maniera organica su un testo normativo.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fa il primo passo rilasciando il 25.10.2023 la circolare n. 2/2023 sul cui contenuto si era rimessa qualche speranza chiarificatrice in più.

La circolare riassume in modo molto essenziale i tratti salienti della disciplina normativa, dalla definizione di lavoratore sportivo, punto cardine dell’intera riforma, passando per la disciplina del lavoro sportivo subordinato e apprendistato sportivo, sino a giungere e soffermarsi più lungamente sulle collaborazioni sportive dilettantistiche le cui disposizioni sono ribadite come quelle di maggiore interesse per l’attività del personale ispettivo.

Ripercorrendo la definizione di lavoratore sportivo ex art. 25, c. 1 D.Lgs. 36/2021, l’INL sembra però tralasciare un aspetto che, a parere di chi scrive, sembrerebbe molto importante riguardante il soggetto destinatario della prestazione “dell’ordinamento sportivo”.
La qualifica di lavoratore sportivo, indipendentemente dal settore e dal genere del prestatore, è organicamente legata a un sinallagma in cui la contropartita dell’onerosità è una prestazione erogata da un soggetto dell’ordinamento sportivo, legalmente o tecnicamente riconosciuto, a favore di altro soggetto del medesimo ordinamento oggettivamente rilevabile quale iscritto al relativo Registro delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 39/2021, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
Questo aspetto non è di poco conto se l’intera disciplina ex D.Lgs. 36/2021 si presume applicabile laddove entrambe le Parti del rapporto appartengano all’ordinamento sportivo, ivi compresa quella sul trattamento contributivo e fiscale specificamente riservato agli sportivi dilettanti.

In merito alla presunzione di autonomia nella forma delle co.co.co., viene ribadito che il principio di automaticità opera solo se sono congiuntamente soddisfatti i requisiti della durata delle prestazioni oggetto del contratto, non oltre le 24 ore settimanali, escludendo il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e del preminente coordinamento tecnico-sportivo della prestazione. Null’altro viene aggiunto continuando così a lasciare dov’erano i dubbi sulla computabilità, per il singolo rapporto o la totalità dei rapporti instaurati, del limite delle 24 ore di prestazione settimanale (art. 28, c. 2, lett. a) piuttosto che sugli oggettivi elementi da considerare nella valutazione del “coordinamento tecnico”.

La circolare si sofferma poi sulla disciplina amministrativa delle collaborazioni per quel che concerne gli adempimenti sanciti dall’art. 28, cc. 3 e 4, rispettivamente sulla comunicazione al RAS dei dati identificativi del rapporto e sulla comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego, e sull’istituzione e tenuta del libro unico del lavoro e relativi documenti inerenti al rapporto di lavoro.

La circolare, ribadendo la “speciale” disciplina prevista dal testo normativo, secondo la quale gli adempimenti di cui al comma 3 possono essere assolti mediante un’unica comunicazione all’interno del RAS (funzione UniLav), entro il termine previsto dal comma 5, ossia il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, e gli adempimenti di cui al comma 4 possono essere adempiuti in via telematica all’interno di apposita sezione del RAS, entro il termine previsto dal comma 5, rilascia 2 singolari interpretazioni che, a parere di chi scrive, non risulterebbero collimanti con le disposizioni normative.

Sul primo aspetto la circolare n. 2/2023 sostiene che “l’obbligo di comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovrà essere necessariamente effettuato mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo”.

Sull’operatività del RAS, stante che al 25.10.2023 era già oggettivamente collaudata sull’adempimento di cui all’art. 28, c. 3, l’INL corregge il tiro con la nota 26.10.2023, n. 460, chiarendo che l’indicazione si dovesse ritenere destinata alle sole comunicazioni che non erano state già effettuate per il tramite del Registro, rispetto alle quali non è quindi dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.

Sul punto è però ulteriormente interessante notare come l’INL richiami più volte all’assolvimento della comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego per il tramite dei canali ordinari mentre questa opzionabilità, espressamente ammessa per la tenuta del LUL e invio delle denunce contributive delle co.co.co. sportive, non risulterebbe anche riscontrabile per l’invio della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro che invece resta funzionalmente, e logicamente aggiungerei, legata all’ulteriore comunicazione dei dati necessari all’individuazione del rapporto.

In merito ai termini per l’assolvimento della suddetta comunicazione, la circolare n. 2/2023, ma anche la nota n. 460/2023, sostiene che “per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. 120/2023, avvenuta in data 4.08.2023, si ritiene che l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30.10.2023”.

A riguardo si segnala che l’interpretazione dell’INL risulterebbe, per come proposta, non in linea con il termine stabilito all’art. 28, c. 5 che, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, posponeva la scadenza degli adempimenti al 31.10.2023.

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