Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

20 Giugno 2023

Riforma del lavoro sportivo, i nuovi correttivi

Dal 1.07.2023 dovrebbe entrare in vigore la riforma del lavoro prestato nelle associazioni e società sportive, ma la materia è tuttora in movimento.

È all’esame della Camera dei Deputati lo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (49)” che modifica le disposizioni in materia di lavoro sportivo, soprattutto nelle associazioni dilettantistiche. Il provvedimento è stato assegnato il 2.06.2023 alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro), nonché alla V (Bilancio e Tesoro) con termini fissati al 17.07.2023 e, quindi, ben oltre l’entrata in vigore delle norme che stanno per essere modificate.

Viene, per esempio, riscritto il secondo periodo dell’art. 25, c. 1 D.Lgs. 36/2001 che nel testo vigente al primo comma identifica il lavoratore sportivo nell’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo. Con l’aggiunta di un ulteriore periodo verrebbe ridefinito il lavoratore sportivo nel senso che è tale ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

La bozza di modifica favorisce il volontariato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche che possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell’ambito delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, dandone comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza. Qualora l’attività dei soggetti di cui sopra rientri nell’ambito del lavoro sportivo vero e proprio e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Giova ricordare che le prestazioni sportive dei volontari sono disciplinate dall’art. 29 D.Lgs. 36/2021 che li definisce come persone che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, non retribuite in alcun modo. Ai volontari possono però essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica la soglia di esenzione di cui all’art. 69, c. 2 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 che li considera esclusi dal reddito per un importo non superiore nell’anno di imposta a 10.000 euro, così come esclude dalla formazione del reddito del percettore i rimborsi di spese documentate per vitto, alloggio e viaggio. Peraltro, con la modifica dell’ultimo periodo dell’art. 29, c. 2 D.Lgs. 28.02.2021, n. 36, si prevede che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione purché tali spese non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per espressa previsione dell’art. 35 D.Lgs. 36/2021 nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata Inps di cui all’art. 2, c. 26 L. 8.08.1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

La bozza di decreto all’esame delle Commissioni della Camera modifica anche l’art. 36 D.Lgs. 36/2021, aggiungendo al comma 6 un ulteriore periodo prevedendo che i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo non concorrono, per l’intero, alla determinazione della base imponibile, di cui agli artt. 10 e 11 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, chiarendo quindi che i compensi delle collaborazioni coordinate e continuative continuano a non rilevare per l’intero ai fini Irap. Tale esenzione opera nel limite massimo di 85.000 euro di compensi.

Cambiano, infine, ma è opportuno a tal proposito attendere il testo liquidato dalle Commissioni interessate, le modalità di comunicazione e registrazione delle prestazioni rese nel settore dilettantistico da coloro che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e delle distanze.

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