Imposte dirette

19 Luglio 2021

Amministratori, compensi con deducibilità per cassa nell'esercizio “allargato”

  • Ai fini della corretta determinazione delle imposte e della predisposizione del modello Redditi SC, è opportuno fare attenzione al trattamento fiscale dei compensi che i soggetti Ires corrispondono agli amministratori.
  • Sebbene in prima battura possa risultare di facile gestione, questo trattamento fiscale cela infatti alcune problematiche spesso sottovalutate relative: al principio di cassa, che comporta un’attenta valutazione sulle tempistiche di pagamento, ma anche al tema delle delibere assembleari riguardanti la determinazione stessa dei compensi.
  • I compensi degli amministratori in misura fissa sono deducibili secondo l’art. 95 del Tuir nel periodo d’imposta in cui sono corrisposti. Pur in assenza di una specifica norma, anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa, ai compensi degli amministratori si applica il principio di cassa allargata previsto dall’art. 51, c. 1 del Tuir per la determinazione del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (Circ. 57/E/2001).
  • È necessario ricordare che i compensi degli amministratori, pur se rilevanti ai fini fiscali in base al principio di cassa, prima di essere corrisposti devono essere preventivamente deliberati dall’assemblea dei soci (Cassazione, Sez. unite, nn. 17676/2013, 20265/2013, 5349/2014,11779/2016, 4400/2020).
  • I modelli dichiarativi naturalmente tengono conto del principio di cassa previsto dall’art. 95 del Tuir. Per tale ragione nel modello Redditi SC 2021, al rigo RF14, vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell’esercizio cui si riferisce la dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso esercizio. Nel rigo RF40, invece, vanno indicati i compensi corrisposti nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico di un esercizio precedente.
  • Tuttavia, occorre evidenziare come in alcuni casi anche la presenza della delibera non sia sufficiente a mettere al riparo il contribuente da eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. I compensi, infatti, potrebbero essere considerati indeducibili qualora appaiano sproporzionati e non inerenti rispetto all’effettiva attività svolta dagli amministratori per conto della società. 
  • Occorre dedicare attenzione nella determinazione dei compensi degli amministratori in funzione delle mansioni da loro svolte. Ad esempio, in caso di holding di famiglia, che detiene partecipazioni e immobili e loca alle partecipate gli immobili strumentali all’esercizio d’impresa, con componenti positivi di reddito derivanti esclusivamente dalla locazione degli immobili e dagli eventuali dividendi ricevuti dalle controllate, per evitare contestazioni di sproporzionalità dei compensi/inerenza degli stessi rispetto all’oggetto sociale, risulterebbe sicuramente utile: a) dettagliare in modo specifico i poteri in capo agli amministratori; b) predisporre dei contratti infragruppo mediante i quali riaddebitare (con corretto “mark up”) il costo degli amministratori per l’attività svolta da questi ultimi per il gruppo.

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