Imposte dirette

02 Settembre 2015

Deducibilità fiscale dei compensi ai familiari

In linea generale i <b>compensi ai familiari non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo e dal reddito d`impresa. </b>Tuttavia vi sono alcune eccezioni.

L`indeducibilità per il professionista prevista al c. 6 dell`art. 54 del Tuir opera relativamente ai seguenti familiari:

il coniuge (anche separato escluso il divorziato);
– i figli (o assimilati) minori di età;
– i figli (o assimilati) permanentemente inabili al lavoro;
– gli ascendenti del professionista (genitori).
Risultano, invece, deducibili i compensi erogati ai figli naturali, affiliati o affidati ma maggiorenni, altri discendenti, parenti (fratelli, cugini, ecc.) e affini (cognati, suocere, generi ecc.). Tali compensi, versati dai professionisti ai propri familiari, devono chiaramente essere inerenti all`attività svolta, poiché una mancanza di inerenza potrebbe portare a delle contestazioni da parte del Fisco.
I compensi corrisposti ai predetti soggetti sono indeducibili in qualità di lavoratori dipendenti, di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di collaboratori occasionali. Tali compensi, essendo indeducibili dal reddito del soggetto erogante, non partecipano alla formazione del reddito complessivo del soggetto percettore e, quindi, sono esclusi da tassazione in capo a quest`ultimo.
I compensi corrisposti dal professionista ai familiari che effettuano delle prestazioni a suo favore in qualità di lavoratori autonomi professionali e che, quindi, sono titolari di partita Iva, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto erogante secondo le ordinarie regole.
Con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali versati dall`esercente arte o professione a favore dei familiari sopra indicati, va osservato che essi non rientrano nella previsione dell`art. 54, c. 6-bis del Tuir; pertanto, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del professionista.
Per gli imprenditori individuali la disciplina della deducibilità dei compensi corrisposti ai familiari è contenuta all`art. 60 del Tuir, il quale recita:
Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell`opera svolta dall`imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori d`età e permanentemente inabili al lavoro e degli ascendenti, nonché dei familiari partecipanti all`impresa di cui al comma 4 dell`articolo 5“.
I compensi erogati ai familiari dall`imprenditore individuale soggiacciono, quindi, ad una disciplina speculare a quella relativa ai lavoratori autonomi, per cui si ritiene di poter rinviare a quanto sopra esposto.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits