Imposte dirette

06 Aprile 2022

Aspetti fiscali del mandato senza rappresentanza

Deduzione del costo e detraibilità Iva a rischio quando la fattura è emessa nei confronti di colui che effettua il pagamento ma non beneficia della prestazione di servizio.

L’art. 1706 c.c. stabilisce che il mandante acquista direttamente la proprietà dei beni non registrati, mentre la successiva consegna degli stessi da parte del mandatario rappresenta una fase esecutiva del rapporto.

In particolare, per le compravendite nei rapporti tra mandante e mandatario che ha effettuato l’acquisto, l’esecuzione in forma specifica dell’obbligazione di ritrasferire il bene al mandante può trovare fondamento nell’atto unilaterale, redatto anche successivamente all’acquisto, con cui il mandatario riconosca il proprio obbligo di farlo, quando l’atto contenga l’indicazione del bene, del prezzo e della causa del contratto, oppure consenta di individuarli anche per relationem.

Trattamento Iva – Secondo l’art. 3, c. 3, ultimo periodo, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. In virtù delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (R.M. 30.07.2002, n. 250/E), con il contratto di mandato senza rappresentanza, il mandatario assume e acquista in nome proprio, rispettivamente, gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell’affare trattato per conto del mandante.

La natura delle prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza al mandante è la stessa di quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante (cfr. R.M. 11.02.1998, n. 6/E; R.M. 27.09.1999, n. 146/E; R.M. 27.12.1999, n. 170/E). Così come puntualizzato dalla R.M. 15.05.2002, n. 145, l’operazione effettuata dal mandatario nei confronti del terzo o del proprio mandante, ricorrendone i presupposti applicativi, è ritenuta della stessa natura dell’operazione a monte, cioè quella ricevuta dal mandatario dal proprio mandante o terzo.

Identico, dal punto di vista oggettivo, deve essere il trattamento Iva (imponibilità, aliquote, esenzione o esclusione) delle fasi applicative in cui si sviluppa il rapporto di mandato. Come rilevato dalla risoluzione 5.09.2009, n. 203/E, solo la “tariffa” (incrementata della provvigione) riveste natura di corrispettivo assumendo rilevanza ai fini Iva ai sensi dell’art. 3, c. 1, D.P.R. n. 633/1972, in quanto rientrante nelle “prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. Riguardo, invece, ai diritti di segreteria, la loro riconosciuta natura tributaria ne esclude il carattere di corrispettivo, pertanto, tali diritti non rilevano agli effetti dell’Iva ex art. 3, D.P.R. 633/1972, per carenza del presupposto oggettivo (R.M. 5.02.2003, n. 25/E).

Profili reddituali – Dal punto di vista reddituale i costi e i ricavi dell’operazione sono rilevanti soltanto per il mandante e il terzo; per il mandatario, invece, rileva il ricavo per il compenso spettante per l’attività prestata, rimanendo irrilevanti dal punto di vista economico le uscite finanziarie a favore del terzo prestatore ed i successivi rimborsi ottenuti dal mandante.

Le regole in materia di deducibilità dell’onere dettate dal Testo Unico delle imposte dirette, quali per esempio quelle dettate in materia di deducibilità parziale dei costi per autoveicoli o di telefonia, si applicano unicamente in capo al mandante e non anche al mandatario che assume, eccetto per il proprio compenso per l’attività svolta, identità neutra ai fini reddituali.

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