Società e contratti

10 Agosto 2021

Associazione temporanea d'impresa (ATI), quando e come utilizzarla

Mediante l'ATI più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico.

Che cos’è una ATI – Associazione Temporanea di Imprese

Per associazione temporanea di imprese, o raggruppamento temporaneo di imprese, spesso indicate con gli acronimi ATI o RTI, nel diritto societario italiano, si intende quella forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico. Nella prassi, infatti, accade di frequente che sorga l’esigenza di costituire un’ATI per poter raggiungere i requisiti richiesti da gare d’appalto indette da pubbliche amministrazioni, costituendo un particolare strumento di articolazione dei rapporti di collaborazione tra 2 o più imprese finalizzato ad assicurare la realizzazione di un’opera oppure la prestazione di un servizio.

L’ATI, quindi, è caratterizzata da un vincolo associativo occasionale, temporaneo e limitato, costituito in vista dell’aggiudicazione e/o successiva esecuzione di un appalto. Essa, pertanto, non rappresenta un centro autonomo di interessi, in quanto le singole imprese conservano la loro individualità, pur assumendo un rapporto di tipo unitario con l’appaltante.

Come si costituisce un’associazione temporanea di imprese

La collaborazione tra le imprese viene regolata da una scrittura privata autenticata, necessaria soprattutto quando si vuole ottenere l’affidamento di un contratto pubblico a cui le imprese possono partecipare con un’unica offerta comune. In particolare, l’art. 48 del codice degli appalti prevede espressamente che, per costituire un raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore designato quale impresa mandataria, la quale rappresenterà l’offerta in nome e per conto proprio e degli altri associati. Il mandato è gratuito e irrevocabile, salvo che per giusta causa, e deve, per l’appunto, risultare da una scrittura privata autenticata e dalla relativa procura speciale conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario.

Al mandatario spetterà dunque la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto. Viene in ogni caso espressamente prevista la facoltà della stazione appaltante di far valere direttamente nei confronti delle imprese mandanti le relative responsabilità. Come accennato, l’ATI è principalmente una forma organizzativa che assume connotati diversi secondo il tipo o l’oggetto dell’appalto:

  • ATI con rilevanza meramente interna, in cui vengono regolati solo i rapporti interni delle imprese partecipanti e nella quale non vi sono organi comuni e non viene stipulato un contratto associativo. In tale ottica, non essendovi rilevanza esterna, ciascuna impresa può concludere direttamente, anche come singola entità, il contratto di appalto con il committente;
  • ATI con rilevanza esterna, nella quale le imprese conferiscono un mandato collettivo ad una di esse. La capogruppo si occuperà non solo dei rapporti con l’appaltante, ma anche, in generale, di tutte le attività materiali essenziali ai fini della realizzazione dell’appalto;
  • ATI complessa che verrà costituita per la partecipazione a gare per appalti articolati e/o di elevata rilevanza economica. Essa potrà prevedere la creazione di una vera e propria struttura organizzativa, contenente, ad esempio, la previsione di comitati esecutivi o di gestione, cui verranno affidati compiti specifici.

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