Diritto privato, commerciale e amministrativo

09 Gennaio 2020

Assegno circolare, entro quanto tempo può essere incassato

Si deve porre attenzione alla data del ricevimento poiché, decorsi gli 8 o 15 giorni (se su piazza o fuori piazza), il pagatore può chiederne la revoca.

L’assegno circolare è uno strumento molto diffuso nelle transazioni di una certa entità, poiché viene assimilato al denaro contante, in sostituzione di quest’ultimo e nel rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. Differisce dall’assegno bancario poiché rappresenta un titolo di credito all’ordine, pagabile a vista, ossia alla presentazione materiale del titolo, presso qualunque agenzia, filiale o sede della banca che lo emette; l’emissione avviene da parte di un istituto di credito che deve essere in possesso di un’autorizzazione della Banca d’Italia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, per un importo che sia disponibile.

Così come previsto per l’assegno bancario e postale, dal 6.12.2011, con l’entrata in vigore del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, anche per l’assegno circolare è obbligatoria l’apposizione, da parte della banca, della clausola “non trasferibile per i trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000 euro. Nella prassi, la banca appone la clausola prestampata su tutti gli assegni circolari, indipendentemente dall’importo dell’assegno. Tuttavia, il richiedente, presentando alla banca esplicita richiesta, può ottenere l’assegno circolare in forma libera, senza la dicitura “non trasferibile”, soltanto su assegni di importi inferiore a 1.000 euro; tale richiesta comporta il pagamento dell’imposta di bollo di 1,50 euro, che la banca verserà poi all’Erario. L’assenza della clausola “non trasferibile” consente una o più girate dell’assegno, indicando il codice fiscale del soggetto per ciascuna di esse.

Pur rappresentando un mezzo di sicuro pagamento, occorre versare l’assegno circolare entro 8 giorni dalla data del ricevimento, se si risiede nel luogo in cui è stato emesso, oppure entro 15 giorni se si risiede in luogo diverso, poiché esiste un diritto di revoca del pagamento che può esercitare il richiedente l’assegno, ossia il “pagatore”. Infatti, trascorso tale termine di 8 o 15 giorni, il richiedente l’assegno circolare (pagatore) è libero di revocarlo. Particolare non trascurabile, il possessore dell’assegno circolare di importo inferiore o pari a 1.000 euro, in presenza di girate, deve incassarlo entro 30 giorni, per esercitare eventualmente l’azione di regresso alla girata. L’azione diretta del beneficiario nei confronti della banca emittente l’assegno, per procedere all’incasso del medesimo, può essere intrapresa entro 3 anni dalla data della sua emissione.

Secondo la Corte di Cassazione Civile, sezione I (sentenza 12.03.2018, n. 5889), il rapporto giuridico che si viene a creare tra il richiedente l’emissione dell’assegno circolare e la banca emittente è configurato quale “mandato”; in caso di revoca di pagamento, disposta dal richiedente l’assegno circolare, il diritto alla restituzione dell’assegno a favore del richiedente può essere fatto valere anche se non è ancora trascorso il termine triennale previsto dall’art. 1, c. 345-ter L. 266/2005, entro cui il beneficiario può presentare l’assegno per l’incasso; in pratica, la banca resta obbligata per 3 anni dalla data di emissione dell’assegno circolare. Trascorsi i 3 anni dalla data di emissione, il beneficiario non può più presentare l’assegno per l’incasso, mentre il richiedente può nuovamente disporre della somma indicata sull’assegno circolare, senza che ciò comporti la necessità di una revoca del mandato alla banca.

Terminato il triennio entro cui il beneficiario può richiedere il, qualora non venga incassato il pagamento, entro il 31.05 dell’anno successivo a quello in cui scade la prescrizione triennale, l’assegno circolare confluisce nel “fondo depositi dormienti”, ossia il fondo per indennizzare i risparmiatori che sono state vittime di frodi finanziarie. In ogni caso, dalla scadenza del triennio, decorre il termine decennale entro cui il richiedente l’assegno circolare può ottenere il rimborso della somma indicata sul titolo di credito, come sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI, 30.04.2019, n. 11387.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits