Imposte dirette

08 Maggio 2024

Attenzione agli obblighi dichiarativi anche per non imprenditori

Anche i privati “persone fisiche”, lavoratori dipendenti e pensionati sono assoggettati a determinati obblighi dichiarativi a cui occorre prestare attenzione.

Lo Stato, per il tramite dell’Amministrazione Finanziaria agevola, in realtà la categoria di soggetti rappresentati da persone fisiche “non imprenditori” in quanto predispone il c.d. Mod. 730/2024 precompilato.

In concreto, il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è in ogni caso obbligato a fruirne, atteso che allo stesso è riservata la facoltà di provvedere alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi con le modalità ordinarie, provvedendo direttamente alla compilazione del citato modello 730, o presentando il modello Redditi PF.

Si osservi, infatti, che il contribuente che riceva il modello 730 precompilato, ma che nel corso della annualità d’imposta di interesse ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (tipico il caso di redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi PF.

Chi sono effettivamente i destinatari del modello 730? Ebbene, è possibile affermare che il modello dichiarativo noto come “730”, rappresenta una tipologia di dichiarazione dei redditi appositamente destinata ad un limitato novero di contribuenti, costituiti essenzialmente da lavoratori dipendenti e pensionati.

La predisposizione di tale modello dichiarativo trae origine dalla finalità di ridurre gli adempimenti necessari per soddisfare l’obbligo dichiarativo, in quanto il citato Modello 730 non impone l’elaborazione di calcoli necessari per determinare le imposte dovute, atteso che questa incombenza viene in pratica eseguita dal soggetto al quale il medesimo modello viene presentato (il c.d. “intermediario” o “Sostituto”).
Il contribuente provvede, pertanto, alla sola compilazione del modello, con i dati di propria spettanza. Anche le incombenze compilative sono state negli ultimi anni variate in quanto tale adempimento è stato ulteriormente ridotto e semplificato mediante l’introduzione della possibilità di presentare il Mod. 730 con la modalità precompilata.

Bisogna tuttavia prestare attenzione alla spettanza di tale modello in quanto, se da un lato lo stesso risulta accessibile ai contribuenti rientranti nelle categorie di soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione, ai soggetti che percepiscono indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente (es: erogazione indennità di mobilità, integrazione salariale ecc..), ai soci di società cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole, ai sacerdoti della Chiesa cattolica, ai giudici costituzionali, ai parlamentari nazionali e altri soggetti che risultino titolari di cariche pubbliche elettive, al personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, ai soggetti impegnati il in lavori socialmente utili, ai produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta Irap e Iva, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno, bisogna considerare gli aspetti del regime di deroga.

Sussistono, invero, delle ipotesi di esclusione soggettiva in base alle quali si prevede che devono provvedere alla presentazione di ordinario modello dichiarativo Redditi PF e non possono utilizzare il modello 730 i soggetti-contribuenti che nel corso dell’anno d’imposta hanno percepito:

  • redditi derivanti da produzione di “agroenergie”;
  • redditi d’impresa; redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva;
  • redditi di lavoro autonomo fruiti da parte dei soci delle cooperative artigiane;
  • redditi “diversi”rientranti in alcune specifiche categorie;
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.

Ulteriori ipotesi di esclusione riguardano poi i soggetti non residenti e che sono assoggettati a particolari condizioni soggettive, così come individuate dal legislatore.

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