Amministrazione e bilancio

19 Aprile 2024

Bilanci 2023: ultime verifiche

In vista della chiusura e dell’approvazione dei bilanci 2023, gli operatori dovranno analizzare con attenzione le perdite pregresse precedentemente sospese, il possibile adeguamento del magazzino e gli effetti del Codice della crisi.

Ultime verifiche in vista della chiusura e approvazione dei bilanci 2023. Nello specifico ci sono alcuni aspetti che gli operatori dovranno attenzionare con particolare cura. Fra questi, un occhio di riguardo deve essere posto alla presenza di perdite pregresse soggette a rinvio ai sensi delle disposizioni emergenziali alle quali potrebbe sommarsi la perdita dell’esercizio 2023. E ancora, i riflessi in bilancio sulla possibilità di adeguare l’importo delle esistenze inziali di magazzino prevista dalla legge di Bilancio 2024, nonché la necessità di valutare l’impatto sul bilancio della nuova normativa sulla crisi d’impresa e sugli adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili di cui all’art. 2086 c.c.

Non c’è dubbio alcuno che il tema delle perdite relative agli esercizi 2020, 2021 e 2022 soggette a rinvio ai sensi delle disposizioni emergenziali risulta il problema più rilevante da affrontare nel caso in cui, anche l’esercizio 2023, dovesse chiudere con una perdita d’esercizio. In questa situazione, si dovrebbe, infatti, stabilire quale sia la corretta applicazione delle norme civilistiche che presidiano il capitale sociale stante il fatto che, per il 2023, non sono più in essere le suddette misure emergenziali.
A tale proposito esistono posizioni interpretative di segno diametralmente opposto:

  • la prima è quella espressa dal Comitato Triveneto dei Notai (Massima T.A.1), secondo la quale il rinvio, sino al 5° esercizio successivo, previsto dall’art. 6 D.L. 23/2020 riguarda le “perdite d’esercizio” interessate (relative agli esercizi 2020, 2021 e/o 2022) nella loro interezza, così come risultanti dal conto economico, a prescindere dall’eventuale esistenza di riserve di patrimonio netto in grado di ridurre tali perdite;
  • la seconda è quella contenuta nel parere del Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 88-2021/I), secondo la quale, al contrario, le perdite oggetto di sospensione sono soltanto quelle che incidono sul capitale sociale e, quindi, non nella loro totalità, ma al netto delle riserve di patrimonio netto.

Ovvio che propendere per l’una o per l’altra soluzione sposterà, di molto, la garanzia costituita dal capitale sociale.

Inoltre, nel caso in cui la società dovesse decidere di ricorrere alla possibilità di adeguare, in aumento o in diminuzione, le rimanenze iniziali al 1.01.2023 versando un’imposta sostitutiva, sarà necessario soffermarsi a valutare gli effetti indiretti di una tale scelta. Qualora l’adeguamento fosse fatto per importi rilevanti e significativi, al di là delle protezioni offerte dalla legge di Bilancio 2024, il rischio è di trovarsi in difficoltà con alcuni interlocutori privilegiati della società in relazione alle risultanze del bilancio 2022.

Un’ultima considerazione deve essere fatta rispetto alla crisi d’impresa e al tema dei c.d. adeguati assetti. Né il Codice Civile né la riforma della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) prevedono espressamente a carico delle società specifici obblighi informativi che impongano agli amministratori di dare conto nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, dell’attuazione, o meno, degli adeguati assetti amministrativi o delle altre previsioni contenute nel nuovo Codice della crisi (es. presenza o meno di segnalazioni qualificate).

Questo non esclude, tuttavia, la possibilità di dare comunque, adeguandosi alle proposte che molti software di redazione del bilancio contengono, un’informazione ai terzi circa il rispetto della disciplina civilistica e concorsuale degli adeguati assetti, assumendone le relative responsabilità circa l’effettiva adeguatezza e il concreto funzionamento degli stessi.

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