Procedure concorsuali
11 Marzo 2025
Per la Cassazione (ord. n. 30538/2024) la valutazione del comportamento del debitore deve essere compiuta in tutte le procedure di composizione della crisi, non potendosi non tener conto di come il debitore sia giunto al sovraindebitamento.
L’Agenzia delle Entrate proponeva reclamo avverso il provvedimento col quale il Tribunale aveva omologato una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti in cui il debitore sovraindebitato, a fronte di un debito di 526.551,86 euro, aveva proposto il soddisfacimento dell’Erario per complessivi 76.882,92 euro nell’arco temporale di 11 anni e 8 mesi, per un valore di ogni singola rata pari a 549,16 euro, oltre interessi.
Respinto il reclamo, il giudizio giungeva davanti alla Corte di Cassazione che accoglieva il ricorso in riferimento al motivo secondo cui il Tribunale avrebbe ritenuto non applicabile il requisito di meritevolezza con la motivazione che non si era dinanzi a un piano del consumatore, senza tuttavia valutare l’eventualità di atti lesivi posti in essere dal contribuente, ovvero la diligenza impiegata nell’assumere le proprie obbligazioni.