Diritto del lavoro e legislazione sociale

09 Maggio 2024

Stesso CCNL per vecchi e nuovi assunti

Per la Corte di Cassazione l’azienda che svolge un’unica attività d’impresa è obbligata all’applicazione del medesimo CCNL nei confronti di tutti i lavoratori, anche se non iscritta a nessuna associazione sindacale.

Applicazione del CCNL ai nuovi assunti: il caso affrontato

Il datore di lavoro, una società in house del Comune di Roma, che non risultava iscritta ad alcuna associazione datoriale e che applicava ai propri dipendenti il CCNL del Terziario, decideva di applicare ai neoassunti il CCNL Multiservizi, un contratto collettivo ritenuto più consono all’attività che il personale avrebbe dovuto svolgere.

I due dipendenti neoassunti presentavano ricorso per essere inquadrati al Terzo livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, vale a dire il contratto collettivo applicato ai dipendenti già in forza in azienda.

La sentenza della Corte d’Appello

La Corte d’Appello, confermando la sentenza di rigetto del Tribunale di Roma, bocciava il ricorso dei nuovi assunti affermando che le mansioni svolte da quest’ultimi rientrassero nel campo di applicazione del CCNL Multiservizi, che comprende attività quali custodia dei locali, custodia e archiviazione documenti e attività informativa, controllo accessi. I lavoratori ricorrevano quindi in Cassazione per far valere i propri i diritti al riconoscimento dell’applicazione del medesimo contratto collettivo applicato ai dipendenti precedentemente assunti.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte in prima analisi accertava che l’azienda citata in giudizio, di fatto, non esercitava 2 distinte attività, rilevando l’assenza del presupposto per l’applicazione di 2 distinti CCNL.

Veniva rilevato inoltre che l’azienda, non essendo iscritta ad alcuna associazione datoriale e avendo di fatto applicato reiteratamente nel tempo un determinato CCNL (in questo caso quello del Terziario), “rimanesse obbligata anche nei confronti dei nuovi assunti ad applicare un unico CCNL, lo stesso CCNL Terziario Distribuzione e Servizi già applicato ai dipendenti assunti in precedenza”.

CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO

Circolare mensile che presenta le variazioni relative ai contratti collettivi nazionali.

Secondo la Cassazione, infatti, la contrattazione collettiva ha efficacia vincolante sia nei confronti delle aziende iscritte alle associazioni sindacali, sia per quelle che prestano adesione al contratto in modo esplicito o implicito.

L’adesione può avvenire, infatti, anche nei casi seguenti:

  • l’azienda prevede esplicita clausola nel contratto di assunzione individuale, con la quale si fa rinvio alla disciplina o al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro. In tal caso si parla di adesione esplicita;
  • l’applicazione è de facto da parte del datore, seppur in assenza di adesioni espresse. In tal caso di parla di adesione implicita.

In caso di adesione implicita come nel contenzioso in esame, il datore di lavoro, sulla base della costante applicazione del medesimo CCNL al personale già in forza, è vincolato all’applicazione del medesimo contratto collettivo ai neoassunti.

Sulla base di tali presupposti la Corte di Cassazione, con ordinanza 18.03.2024, n. 7203, accoglieva il ricorso dei lavoratori, riconoscendo il diritto a vedersi applicato il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi.

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