Fisco

22 Settembre 2023

Compenso sportivo e regime forfetario

Le nuove soglie del compenso sportivo a partire dallo scorso mese di luglio e la conciliazione favorevole con il regime forfetario.

A decorrere dal 1.07.2023 l’art. 52, c. 2-bis D.Lgs. 36/2021 ha abrogato la parte dell’art.67, c.1, lett. m) relativa alle associazioni sportive dilettantistiche; pertanto, da luglio 2023 le somme corrisposte ai lavoratori sportivi non sono più da considerare redditi diversi (e quindi con esenzione da tassazione fino a 10.000 euro).

L’art. 36 D.Lgs. 36/2021 ha inquadrato il lavoratore sportivo come l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico o di gara o ogni tesserato che svolge verso corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie pe lo svolgimento dell’attività sportiva.

Pertanto, il lavoro sportivo può essere svolto nelle seguenti modalità:

  • lavoro subordinato;
  • co.co.co;
  • lavoro autonomo occasionale;
  • lavoro autonomo con partita Iva.

Ai fini fiscali i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro (art. 36, c. 6 D.Lgs. 36/2021).

Inoltre, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 36/2021, i lavoratori autonomi o co.co.co sportivi iscritti alla Gestione Separata Inps potranno fruire di agevolazioni consistenti in:

  • esonero contributivo fino a 5.000 euro;
  • aliquota applicabile: 25% (o 24% se gode di altra tutela previdenziale);
  • decurtazione al 50% dell’imponibile fino all’anno 2027 (da ricordare però che anche l’imponibile pensionistico è parimenti ridotto).

Caso di uno sportivo titolare di Partita Iva nel regime dei forfetari – Il compenso sportivo che percepirà sarà:

  • esente fino a 15.000 euro;
  • imponibile da 15.001 euro in poi sulla quota abbattuta del coefficiente di redditività dell’ATECO di riferimento.

Se per esempio, il suddetto forfetario dovesse ricevere 40.000 euro come compenso sportivo avrebbe:

  • fino a 15.000 euro nessuna imposizione;
  • su 25.000 euro, abbattuti per ipotesi del 78%, avrebbe una base imponibile di: 19.500 euro sui quali, dedotti i contributi previdenziali pari per esempio a 4.000 euro, avrebbe una tassazione con imposta sostitutiva si ipotizzi del 15% pari a 2.325 euro.

Dal punto di vista previdenziale vi è una differente base imponibile rispetto a quella fiscale. Si avrà un esonero fino a 5.000 euro, poi sui 35.000 euro (a questo punto è lecito chiedersi se abbattuti o meno con il coefficiente di redditività) dimezzati al 50%, si applicherà l’aliquota del 25%. Sembrerebbe che base imponibile fiscale e previdenziale siano sostanzialmente differenti, con buona pace delle case software, che dovranno adeguare i programmi dichiarativi per seguire questa novella.

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