ETS ed Enti non commerciali

01 Marzo 2024

Comunità energetiche ETS e la ripartizione degli incentivi

Agenzia delle Entrate: gli enti del Terzo settore possono, nei limiti imposti dalle regole in tema di potenza degli impianti oltre che di quelle dettate dal D.Lgs. 117/2017, procedere alla assegnazione pro quota di contributi e incentivi.

Il tema si correla perfettamente, da un lato, con il pieno riscontro che l’attività inerente “gli interventi e i servizi finalizzati alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo” trova nella definizione di attività di interesse generale come regolamentata in particolare (sul fronte degli ETS) dall’art. 5 D.Lgs. 117/2017 oltre che dall’art. 2 D.Lgs. 112/2017 in materia di Impresa Sociale. Dall’altro, lo stesso Decreto 199/2021, nel definire le tipologie giuridiche ammesse per la creazione delle comunità energetiche rinnovabili (CER), fa un chiaro riferimento a enti liberamente costituiti anche in forma associativa che, senza scopo di lucro, siano caratterizzati dalla dimensione territoriale di prossimità e dallo svolgimento di attività comunque improntate alla realizzazione di scopi di natura sociale.

Il tutto si traduce, dall’entrata in vigore del Decreto attuativo n. 414 pubblicato lo scorso 7.12.2023 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella concreta possibilità per gli ETS di partecipare alla diffusione sul territorio dei meccanismi anche culturali legati alle energie rinnovabili, godendo degli incentivi previsti dalla legge.

Sotto questo aspetto, se è fuori dubbio che la tariffa premio erogata a favore delle CER non assuma alcuna rilevanza dal punto di vista delle imposte dirette (ai fini Ires), per quanto riguarda gli enti costituiti in forma associativa ci si è posti il dubbio se la sua distribuzione agli associati potesse integrare una delle ipotesi di distribuzione diretta o indiretta di utili elencate dall’art. 8 D.Lgs. 117/2017. Il tutto con la consapevolezza che tali somme, in forza della posizione espressa dall’Agenzia Entrate con la risposta all’interpello n. 37/2022, sarebbero comunque da ritenere a ogni effetto di legge del tutto assimilate nel trattamento agli eventuali importi assegnati in questo caso agli associati (e in generale ai partecipanti alla CER) a titolo di restituzione delle componenti tariffarie.

La posizione ministeriale non è mai apparsa in contrasto con l’interpretazione estensiva dell’agevolazione, che trova piena applicazione anche nell’espressione della stessa forma giuridica libera rispetto alla costituzione della CER e al suo funzionamento statutario, con l’unica imposizione normativa relativa al mantenimento dello scopo non lucrativo dell’attività, così come previsto e interpretato dalle norme vigenti.

Sul fronte fiscale, in tema di ETS, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta all’interpello 956-1284/2023 (non pubblicata) fugando di fatto gli ultimi dubbi. Anche secondo l’Amministrazione Finanziaria, infatti, attraverso la ripartizione delle somme agli associati si continuerebbero a perseguire quelle finalità di interesse generale alla base della stessa assunzione valida della qualifica di ETS, oltre che quell’interesse (solidale per definizione) relativo alla lotta verso la povertà energetica perseguito attraverso la normativa in tema di CER. Tale presupposto risulterebbe anche avvalorato dal fatto che la stessa ripartizione, da parte della CER ente del Terzo settore ai partecipanti, delle somme ricevute dal GSE non rappresenta una fattispecie integrabile letteralmente in base alle disposizioni in materia di distribuzione di utili contenute in particolare nell’art. 8 D.Lgs. 117/2017.

In questa logica, sotto il profilo fiscale relativo all’imposizione diretta, la comunità energetica ETS risulterebbe unicamente gravata sul fronte dell’eventuale cessione dell’energia, riconducibile alla disciplina dei redditi diversi regolamentata dall’art. 67 del Tuir e tassata conseguentemente in qualità di attività commerciale non abituale.

Sotto questo profilo rimane un dubbio legato alla potenza degli impianti, che per la norma fiscale rimane fissata in 200 kw, potenza richiamata anche dall’art. 119 D.L. 34/2020, ma che la normativa in materia di agevolazioni connesse alla realizzazione e al funzionamento di Comunità Energetiche Rinnovabili eleva a 1 mw, con potenziale disallineamento.

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