Diritto privato, commerciale e amministrativo

12 Gennaio 2024

Il contribuente chiede, l’Agenzia delle Entrate risponde

Nuovo servizio di consultazione semplificata previsto dello statuto del contribuente.

Nuovi servizi di consultazione rapida che daranno, gratuitamente, soluzioni con valenza giuridica alle richieste dei contribuenti. La risposta fornita dai nuovi applicativi basati sull’intelligenza artificiale garantirà al contribuente gli effetti previsti dall’art. 10, c. 2 della L. 212/2000 (tutela dell’affidamento e della buona fede) ovvero il riparo da sanzioni e interessi moratori nell’ipotesi di adeguamento alla soluzione proposta dal Fisco.
Quello appena descritto è il nuovo servizio di consultazione semplificata previsto dall’art. 10-nonies dello Statuto del contribuente appena introdotto ad opera del D.Lgs. 3.01.2024, n. 219 (pubblicato in G.U. 3.01.2024, n. 3).

Il nuovo servizio sarà riservato alle persone fisiche, anche non residenti, e ai contribuenti di minori dimensioni, come le società di persone, che adottano regimi di contabilità semplificata. Esclusi dal servizio, almeno per ora, le società di persone in contabilità ordinaria, le società di capitali e gli enti.
Come premesso il nuovo servizio sarà gratuito e funzionerà unicamente in modalità telematica su richiesta del contribuente che chiederà la soluzione ad un caso concreto e personale. L’accesso al nuovo servizio potrà essere effettuato anche tramite intermediari specificamente delegati.
Per dare risposta al quesito del contribuente il sistema interrogherà una apposita banca dati, di nuova costituzione, nella quale sono raccolti, debitamente classificati e categorizzati, tutti gli atti di prassi che esprimono indirizzi interpretativi emanati nel tempo, quali: risposte a istanze di interpello, risoluzioni, principi di diritto.
Il sistema di intelligenza artificiale che supporta il nuovo servizio, guiderà il contribuente nella ricerca della soluzione del quesito interpretativo o applicativo esposto nella sua richiesta.
In assenza di un precedente di prassi conforme al problema del contribuente o quando non sia possibile individuare in maniera inequivoca una risposta, il sistema informerà che, in relazione alla specifica questione, può presentare un’istanza di interpello secondo la nuova disciplina che caratterizza quest’ultimo istituto.

Il nuovo art. 10-nonies L. 212/2000 precisa che la risposta fornita dal sistema produce gli effetti di cui all’art. 10, c. 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante. Per questo motivo se il contribuente si adegua alla soluzione fornita dal nuovo servizio di consultazione semplificata non potrà mai essere sanzionato né gli potranno essere richiesti gli interessi di mora nel caso in cui, successivamente, l’Amministrazione Finanziaria modifichi la sua interpretazione sul tema.
Il c. 4 del nuovo art. 10-nonies prevede, infine, che l’utilizzazione del nuovo servizio costituisca condizione di ammissibilità ai fini della presentazione delle istanze di interpello da parte dei contribuenti ammessi al nuovo servizio stesso. Ciò significa che tali contribuenti, prima di inoltrare una richiesta di interpello, dovranno dimostrare di aver preventivamente utilizzato il nuovo servizio di consultazione semplificata offerto dall’Agenzia delle Entrate senza aver però ottenuto risposta per l’assenza di precedenti di prassi utilizzabili.

Il nuovo servizio non partirà però da subito. La relazione illustrativa del decreto legislativo attuativo della riforma fiscale precisa, infatti, che la disciplina di dettaglio del nuovo istituto e le sue modalità concrete di funzionamento restano affidate a futuri interventi normativi.

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