Accertamento, riscossione e contenzioso

03 Novembre 2023

Rivisto l’istituto dell’interpello

Lo schema di D.Lgs. relativo alla riforma dello Statuto del contribuente approvato dal Consiglio dei Ministri del 23.10.2023 prevede, tra le varie misure, la ridefinizione della disciplina relativa agli interpelli.

Il novellato art. 11 L. 212/2000 riconosce la possibilità del contribuente di interpellare l’Amministrazione Finanziaria in relazione a fattispecie concrete e personali facenti riferimento:

  • all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando sussistono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse (l’obiettiva incertezza deve escludersi nei casi in cui l’Amministrazione Finanziaria dovesse avere già fornito, mediante documenti di prassi ovvero risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente);
  • alla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili;
  • alla disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
  • alla disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, ovvero altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario;
  • alla sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge (l’adozione di questo interpello è riservato ai soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti e ai soggetti che presentano le istanze di interpello sui nuovi investimenti ex art. 2 D.Lgs. 14.09.2015, n. 147);
  • alla sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell’art. 24-bis del Tuir (si tratta del regime dei c.d. “neo domiciliati”).

Nell’ambito della nuova disciplina d’interpello,l’Amministrazione Finanziaria potrà richiedere al contribuente il deposito di documentazione integrativa e sarà tenuta a rispondere all’istanza (con una risposta scritta e motivata) entro 90 giorni (se il termine per la risposta dovesse cadere di sabato o in un giorno festivo, lo stesso sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine di 90 giorni è sospeso nel mese di agosto e ogni volta in cui è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad un’altra amministrazione. In quest’ultimo caso, nel caso in cui il parere richiesto non dovesse essere reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Amministrazione Finanziaria sarà comunque tenuta a rispondere all’istanza).

La risposta fornita dall’Amministrazione Finanziaria sarà vincolante per ogni organo della stessa limitatamente alla questione oggetto dell’istanza e al soggetto richiedente. In caso di mancata comunicazione della risposta al contribuente entro il termine previsto, varrà la regola del c.d. “silenzio assenso” (ovvero il silenzio equivarrà alla condivisione della soluzione prospettata dal contribuente).

Oltre a quanto sopra, il nuovo testo normativo in corso di approvazione prevede:

  • la nullità di qualsiasi atto di forma e contenuto impositivo/sanzionatorio eventualmente difforme dalla risposta fornita all’istanza di interpello;
  • l’estensione degli effetti della risposta all’istanza di interpello ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, fatta salva la rettifica della soluzione interpretativa con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante (come già previsto nell’art. 11, c. 3 L. 212/2000);
  • la non incidenza dell’istanza di interpello presentata né sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza;
  • la non interruzione o sospensione dei termini di prescrizione;
  • la non impugnabilità della risposta all’istanza di interpello;
  • la possibilità di prendere in considerazione (in sede amministrativa e contenziosa) a favore del contribuente le notizie, gli atti, i registri o i documenti non forniti a seguito di richiesta nel corso dell’istruttoria dell’istanza di interpello.

Di assoluta novità è l’introduzione, ai fini della presentazione dell’istanza di interpello, dell’obbligo di versamento di un contributo. Per effetto di questa novità, a differenza di quanto previsto fino ad oggi, la presentazione dell’istanza di interpello non sarà più gratuita. I criteri e le modalità di corresponsione del contributo saranno oggetto di un apposito decreto del MEF.

Infine, si ricorda che l’art. 10-nonies del decreto prevede l’introduzione del servizio di c.d. “consultazione semplificata”nei confronti delle persone fisiche, società semplici e società di persone (e soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del Tuir) in regime di contabilità semplificata. Per effetto di questa disposizione, i documenti di prassi (circolari, consulenza giuridica, risposta a interpelli) dovranno confluire in una banca dati consultabile dai contribuenti, anche con l’ausilio degli intermediari abilitati.

La banca dati consentirà di individuare la risposta al quesito e di informare dell’assenza di interventi interpretativi, così da giustificare la presentazione dell’istanza di interpello. La risposta varrà anche come legittimo affidamento e, pertanto, consentirà l’esclusione di sanzioni e interessi. Per le persone fisiche e le società di persone in contabilità semplificata, la consultazione della banca dati costituirà altresì una condizione di ammissibilità dell’interpello.

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