Altre imposte indirette e altri tributi

27 Marzo 2024

Contratto di cessione del marchio con condizione sospensiva

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contratto stipulato per l’acquisto del marchio, che prevede una condizione sospensiva dell'efficacia del trasferimento dello stesso, realizza gli effetti giuridici propri della vendita con riserva della proprietà.

Il contratto di cessione del marchio, contenente una condizione sospensiva (art. 1353 c.c.) che subordina il trasferimento del marchio alla condizione del versamento del saldo prezzo entro una determinata data, è soggetto all’imposta di registro proporzionale con aliquota del 3% (ex art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta ainterpello 22.03.2024, n. 78.

Il caso esaminato ha riguardato un contratto di cessione del marchio sottoscritto tra 2 soggetti (soci al 50% ciascuno della società Alfa). In base al contratto, il trasferimento del marchio veniva subordinato alla condizione sospensiva (ex art. 1353 del c.c.) del pagamento del saldo del prezzo entro una determinata scadenza da parte della acquirente. In questo contesto veniva chiesto di chiarire la possibilità di applicare l’imposta di registro in misura fissa al momento della registrazione, in qualità di atto soggetto a condizione sospensiva.

Con riferimento a quanto sopra occorre ricordare che, in linea generale (si veda anche circ. Ag. Entrate 29.05.2013, n. 18):

  • l’atto soggetto a condizione sospensiva è soggetto all’imposta di registro in misura fissa al momento della registrazione (ex art. 27, cc. 1-2 D.P.R. 131/1986);

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits